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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul riordino delle Camere di commercio, sollevate dal TAR Lazio. La riforma, attuata con delega e decreto legislativo, non è stata ritenuta in contrasto con i principi di autonomia e di leale collaborazione invocati.
Di cosa si tratta
La legge di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni del 2015 e il successivo decreto legislativo del 2016 hanno ridisegnato funzioni e finanziamento delle Camere di commercio, riducendone il numero e tagliando il diritto annuale a carico delle imprese. Alcune Camere e Unioncamere hanno impugnato i provvedimenti attuativi davanti al TAR Lazio.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 10 della legge n. 124 del 2015 (delega) e l’art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 (attuazione del riordino delle Camere di commercio). Le questioni, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, erano riferite agli artt. 5, 117 e 120 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni, ritenendo che la riforma del sistema camerale non violasse i parametri costituzionali evocati in materia di autonomie e di riparto di competenze.
Il principio
Il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio rientra nelle scelte legittimamente affidate al legislatore statale nell’esercizio della delega, senza che ne risultino lesi i principi costituzionali di autonomia e di leale collaborazione invocati.
Domande e risposte
Cosa contestava il TAR Lazio?
La riforma che ha riorganizzato funzioni e finanziamento delle Camere di commercio, riducendone il numero e le risorse.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato non fondate tutte le questioni: la riforma è rimasta in vigore.
Quali principi erano in gioco?
L’autonomia degli enti (art. 5), il riparto di competenze (art. 117) e il potere sostitutivo e di coordinamento (art. 120).
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — principio autonomistico, evocato a tutela del sistema camerale.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.
- Art. 120 della Costituzione — coordinamento e leale collaborazione tra livelli di governo.
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