Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Regione Basilicata che imponevano agli addetti degli uffici stampa regionali il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, anziché quello del comparto pubblico. La disciplina del rapporto di lavoro pubblico spetta in via esclusiva allo Stato.
Di cosa si tratta
Gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni sono composti da giornalisti, ma restano dipendenti pubblici. La Regione Basilicata aveva previsto per loro l’applicazione del contratto privato dei giornalisti, più favorevole, generando un aumento della spesa per il personale che la Corte dei conti ha ritenuto privo di valido fondamento.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, in sede di parificazione del rendiconto 2017, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni censurate. La regolazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, anche giornalisti, rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ed è affidata alla contrattazione collettiva del pubblico impiego negoziata dall’ARAN; l’invasione di tale competenza si correla alla violazione degli equilibri di bilancio.
Il principio
Una legge regionale non può disciplinare il trattamento economico dei propri dipendenti, neppure giornalisti, rinviando al contratto collettivo del settore privato: ciò viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e, determinando un incremento di spesa privo di fondamento normativo, incide sugli equilibri di bilancio tutelati dagli artt. 81 e 97 Cost.
Domande e risposte
Quale contratto si applica ai giornalisti degli uffici stampa regionali?
Quello del pubblico impiego — in concreto il contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali — negoziato dall’ARAN, e non il contratto privato dei giornalisti, salve specifiche soluzioni adottabili in sede di contrattazione collettiva pubblica.
Perché la legge regionale è stata dichiarata illegittima?
Perché ha disciplinato il trattamento economico di dipendenti pubblici invadendo la materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato, e ha così determinato un aumento di spesa privo di valida copertura normativa, in contrasto con gli artt. 81, 97 e 117 Cost.
La spesa per il personale c’entra con la decisione?
Sì: la questione era nata in sede di parificazione del rendiconto regionale, perché l’applicazione del contratto giornalistico aveva fatto crescere la spesa per il personale; la Corte ha collegato l’invasione di competenza alla violazione degli equilibri di bilancio.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio e copertura della spesa pubblica, violati dall’incremento di spesa privo di fondamento.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e organizzazione dei pubblici uffici, funzionalmente correlato alla tutela del bilancio.
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (lettera l) e coordinamento della finanza pubblica.
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