Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Regione Basilicata che imponevano agli addetti degli uffici stampa regionali il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, anziché quello del comparto pubblico. La disciplina del rapporto di lavoro pubblico spetta in via esclusiva allo Stato.

Di cosa si tratta

Gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni sono composti da giornalisti, ma restano dipendenti pubblici. La Regione Basilicata aveva previsto per loro l’applicazione del contratto privato dei giornalisti, più favorevole, generando un aumento della spesa per il personale che la Corte dei conti ha ritenuto privo di valido fondamento.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, in sede di parificazione del rendiconto 2017, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni censurate. La regolazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, anche giornalisti, rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ed è affidata alla contrattazione collettiva del pubblico impiego negoziata dall’ARAN; l’invasione di tale competenza si correla alla violazione degli equilibri di bilancio.

Il principio

Una legge regionale non può disciplinare il trattamento economico dei propri dipendenti, neppure giornalisti, rinviando al contratto collettivo del settore privato: ciò viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e, determinando un incremento di spesa privo di fondamento normativo, incide sugli equilibri di bilancio tutelati dagli artt. 81 e 97 Cost.

Domande e risposte

Quale contratto si applica ai giornalisti degli uffici stampa regionali?

Quello del pubblico impiego — in concreto il contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali — negoziato dall’ARAN, e non il contratto privato dei giornalisti, salve specifiche soluzioni adottabili in sede di contrattazione collettiva pubblica.

Perché la legge regionale è stata dichiarata illegittima?

Perché ha disciplinato il trattamento economico di dipendenti pubblici invadendo la materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato, e ha così determinato un aumento di spesa privo di valida copertura normativa, in contrasto con gli artt. 81, 97 e 117 Cost.

La spesa per il personale c’entra con la decisione?

Sì: la questione era nata in sede di parificazione del rendiconto regionale, perché l’applicazione del contratto giornalistico aveva fatto crescere la spesa per il personale; la Corte ha collegato l’invasione di competenza alla violazione degli equilibri di bilancio.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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