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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2019, nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette, e ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 24 e 25 della stessa legge.

Di cosa si tratta

Il caso riguardava alcune disposizioni della legge di stabilità della Regione Siciliana per il 2019. Il Governo ne aveva impugnato tre articoli (24, 25 e 33), ritenendoli in contrasto con la Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 24, 25 e 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, evocando tra l’altro gli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 nella parte in cui si applica anche alle aree diverse da quelle protette. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 24 e 25, promosse in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Il principio

L’art. 33 della legge regionale è costituzionalmente illegittimo nella misura in cui estende la propria applicazione oltre le aree protette; le censure sugli artt. 24 e 25 sono invece inammissibili per i parametri evocati.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte sull’art. 33?

Ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette.

E sugli artt. 24 e 25?

Le relative questioni sono state dichiarate inammissibili in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La decisione ha esaurito il giudizio?

No: la Corte ha riservato a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni promosse con lo stesso ricorso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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