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La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione Lombardia che disciplinava la mobilità volontaria dei dipendenti delle società partecipate regionali: la materia incide sui rapporti di lavoro privato e rientra nell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia, con una legge di semplificazione del 2019, aveva introdotto regole sulla mobilità del personale delle proprie società controllate. Il Governo ha impugnato la disposizione ritenendola invasiva delle competenze statali sui rapporti di lavoro.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 2, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera e), e 10, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia 6 giugno 2019, n. 9, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale, nella parte in cui aggiungeva il comma 5-quaterdecies all’art. 1 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006. Ha dichiarato estinto il processo per le restanti questioni (artt. 4 e 10), a seguito di modifiche normative e rinuncia.
Il principio
La disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società partecipate, comprese le regole di mobilità, attiene all’«ordinamento civile», riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; la Regione non può quindi dettarne la disciplina.
Domande e risposte
Perché la Regione non poteva legiferare sulla mobilità?
Perché i rapporti di lavoro dei dipendenti delle società partecipate appartengono all’«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
Cosa significa che il processo è stato «estinto» per le altre norme?
Per le altre disposizioni impugnate il giudizio si è chiuso senza decisione nel merito, a seguito di sopravvenute modifiche normative e della rinuncia del ricorrente.
Chi ha promosso il giudizio?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, impugnando direttamente la legge regionale lombarda.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione, evocato dal ricorrente
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