Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha respinto i ricorsi di Regione Lazio, Regione Siciliana e Province autonome di Trento e Bolzano contro le norme della legge di bilancio 2019 che impongono a Regioni ed enti del Servizio sanitario nazionale misure per pagare puntualmente i fornitori. Le disposizioni rientrano nella tutela della concorrenza, competenza esclusiva dello Stato.
Di cosa si tratta
Per contrastare i ritardi cronici nei pagamenti della pubblica amministrazione, la legge di bilancio 2019 ha previsto obblighi e meccanismi (come accantonamenti e indicatori di tempestività) a carico di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Diverse Regioni e Province autonome hanno ritenuto che queste regole invadessero le loro competenze in materia di organizzazione sanitaria e finanza regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 857, 859, 862, 863, 865 e 866, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in riferimento agli artt. 5, 117 (terzo, quarto e sesto comma), 118, 119 e 120 della Costituzione e a varie norme statutarie. I giudizi sono stati promossi in via principale dalla Regione Lazio, dalla Regione Siciliana e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi. Ha dichiarato cessata la materia del contendere su alcune disposizioni (tra cui il comma 857) e non fondate le restanti questioni, in particolare quelle relative al comma 865. Le misure sulla puntualità dei pagamenti sono state ritenute legittime.
Il principio
La disciplina volta a garantire la tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione è riconducibile alla tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato: in quanto tale può vincolare anche Regioni ed enti del Servizio sanitario nazionale senza ledere l’autonomia regionale.
Domande e risposte
Perché lo Stato può imporre alle Regioni regole sui pagamenti?
Perché il puntuale pagamento dei fornitori incide sulla concorrenza nel mercato, materia che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva statale.
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che, per alcune disposizioni, è venuto meno l’interesse a decidere (ad esempio per modifiche normative sopravvenute), per cui la Corte non si pronuncia nel merito su quelle.
Le Regioni restano libere di organizzare la sanità?
Sì, ma devono rispettare i vincoli statali posti a tutela della concorrenza e della finanza pubblica, come quelli sulla tempestività dei pagamenti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze; la tutela della concorrenza è riservata allo Stato.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali.
- Art. 118 della Costituzione — allocazione delle funzioni amministrative.
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