Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che consentivano agli enti locali di trasformare il fondo anticipazioni di liquidità in fondo crediti di dubbia esigibilità. Questo meccanismo migliorava in modo fittizio il risultato di amministrazione e aumentava indebitamente la capacità di spesa, violando l’equilibrio di bilancio.
Di cosa si tratta
Lo Stato ha concesso a molti enti locali in difficoltà delle anticipazioni di liquidità, cioè prestiti destinati solo a pagare debiti già scaduti, da restituire e da «sterilizzare» contabilmente per non gonfiare i conti. Alcune norme statali permettevano però di usare queste somme per finanziare un altro fondo (quello sui crediti di dubbia esigibilità), con l’effetto di ridurre artificialmente il disavanzo e liberare spesa.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione, ha sollevato la questione — nel giudizio sul bilancio del Comune di Napoli — in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione. Erano impugnati l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015 e l’art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017, di interpretazione autentica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni. Consentendo di utilizzare le anticipazioni di liquidità fuori dai limiti del pagamento dei debiti pregressi, esse risultano in contrasto con gli artt. 81, 97 e 119, sesto comma, Cost.; le ulteriori censure restano assorbite.
Il principio
Le anticipazioni di liquidità sono solo anticipazioni di cassa e non possono finanziare la copertura di disavanzi né ampliare la capacità di spesa dell’ente. L’equilibrio di bilancio è presupposto della sana gestione finanziaria; le esigenze solidaristiche verso le comunità più povere trovano risposta nell’art. 119 Cost. e nell’intervento diretto dello Stato, non nell’aggiramento dei vincoli contabili.
Domande e risposte
Cosa sono le anticipazioni di liquidità?
Sono prestiti che lo Stato concede agli enti territoriali per pagare debiti certi, liquidi ed esigibili già scaduti. Sono anticipazioni di cassa e non possono finanziare nuove spese o coprire disavanzi.
Perché le norme impugnate sono state dichiarate illegittime?
Perché permettevano di trasformare il fondo anticipazioni di liquidità in fondo crediti di dubbia esigibilità, migliorando in modo fittizio il risultato di amministrazione e aumentando indebitamente la capacità di spesa, in violazione dell’equilibrio di bilancio.
Gli enti locali in difficoltà restano senza tutela?
No. La Corte chiarisce che le esigenze di solidarietà verso le comunità più povere trovano risposta nell’art. 119 della Costituzione e nell’intervento diretto dello Stato, non nell’alterazione delle regole contabili.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Sancisce l’equilibrio di bilancio, violato dal miglioramento fittizio del risultato di amministrazione.
- Art. 97 della Costituzione — Riguarda il buon andamento dell’amministrazione, leso dalla sovrastima del risultato contabile.
- Art. 119 della Costituzione — Al sesto comma vieta l’indebitamento per spese diverse dagli investimenti.
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