Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Basilicata che escludeva dal computo dei limiti di spesa di personale la quota aggiuntiva connessa alla mobilità in entrata del personale del soppresso ruolo speciale ad esaurimento.

Di cosa si tratta

Le Regioni devono rispettare limiti alla spesa per il personale, fissati da norme statali, per contenere i costi e garantire l’equilibrio dei bilanci. La Regione Basilicata aveva stabilito che una certa quota di spesa per il personale «in entrata» non rilevasse ai fini di quei limiti; la Corte dei conti ha dubitato della legittimità di questa deroga.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, nel giudizio di parificazione del rendiconto 2018, ha impugnato l’art. 5, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2017, n. 39, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 39 del 2017, nella parte in cui sottraeva ai limiti statali di spesa di personale la quota aggiuntiva connessa alla mobilità in entrata del personale del soppresso ruolo speciale ad esaurimento.

Il principio

La Regione non può sottrarre unilateralmente al computo dei limiti statali di contenimento della spesa di personale una quota di spesa: tali limiti, posti a presidio dell’equilibrio finanziario e del coordinamento della finanza pubblica, vincolano la legislazione regionale.

Domande e risposte

Cosa è stato dichiarato illegittimo?

La norma regionale che escludeva dal calcolo dei limiti di spesa di personale la quota aggiuntiva legata alla mobilità in entrata del personale del soppresso ruolo speciale ad esaurimento.

Chi aveva sollevato la questione?

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, nel giudizio di parificazione del rendiconto 2018.

Perché i limiti di spesa di personale vincolano la Regione?

Perché rispondono a principi di equilibrio di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica, che la legislazione regionale deve rispettare.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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