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Con la sentenza n. 198 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sui decreti-legge anti-COVID n. 19 del 2020, che rinviavano l’attuazione delle misure ai d.P.C.m. La Corte ha escluso che il Governo avesse ricevuto una funzione legislativa: i decreti hanno solo affidato al Presidente del Consiglio il compito di dare esecuzione, con atti amministrativi tipizzati, a una disciplina già fissata dalla legge.

Di cosa si tratta

Durante la pandemia, le misure di contenimento (divieti di spostamento, chiusure) sono state introdotte tramite decreti-legge che ne rinviavano l’attuazione a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i d.P.C.m. Un cittadino sanzionato per aver violato il divieto di spostamento ha fatto opposizione, e il Giudice di pace di Frosinone ha dubitato che questo meccanismo equivalesse a delegare al Governo la funzione legislativa con meri atti amministrativi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Frosinone ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 della Costituzione, sugli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 6 del 2020 e sugli artt. 1, 2 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, ritenendo che fosse stata di fatto delegata la funzione legislativa al Governo, da esercitare tramite i d.P.C.m., al di fuori dei casi costituzionalmente previsti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sul d.l. n. 6 del 2020 e non fondate quelle sul d.l. n. 19 del 2020. Ha escluso che i decreti-legge abbiano conferito al Presidente del Consiglio una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e 77 Cost. o poteri straordinari da stato di guerra ex art. 78 Cost.

Il principio

I decreti-legge anti-COVID non hanno delegato la funzione legislativa al Governo: hanno attribuito al Presidente del Consiglio il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati. Di fronte a un’emergenza sanitaria dai tratti peculiari, il legislatore può legittimamente coniare un modello di risposta alternativo, senza che ciò configuri un’alterazione del sistema delle fonti.

Domande e risposte

I d.P.C.m. anti-COVID erano incostituzionali?

No. La Corte ha ritenuto legittimo il modello: i d.P.C.m. davano esecuzione a misure già previste, nei loro contenuti essenziali, dai decreti-legge convertiti in legge dal Parlamento.

Il Governo ha ricevuto una funzione legislativa?

No. Secondo la Corte i decreti-legge non hanno delegato la funzione legislativa, ma hanno attribuito al Presidente del Consiglio solo il compito di attuare, con atti amministrativi tipizzati, una disciplina già fissata dalla legge.

Serviva lo stato di guerra per adottare quelle misure?

No. La Corte ha escluso che fossero stati attivati poteri straordinari da stato di guerra ex art. 78 Cost.: il modello adottato rientrava negli ordinari strumenti normativi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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