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Con la sentenza n. 196 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2017, che richiedeva agli stranieri il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per accedere al reddito di inclusione. Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza, dato che la norma era stata nel frattempo abrogata.
Di cosa si tratta
Il reddito di inclusione (ReI) era una misura di contrasto alla povertà, poi sostituita dal reddito di cittadinanza. Per ottenerlo, gli stranieri dovevano possedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il Tribunale di Brescia ha dubitato che questo requisito fosse discriminatorio. Nel frattempo, però, la norma era stata abrogata, e ciò poneva il problema di stabilire se fosse ancora applicabile al caso concreto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, della Costituzione — quest’ultimo in relazione a norme della CEDU, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Carta sociale europea — sull’art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il giudice rimettente, pur dando atto dell’avvenuta abrogazione della norma, non aveva argomentato sulla sua permanente applicabilità nei giudizi pendenti e non aveva considerato la specifica portata della disciplina transitoria: lacune che hanno impedito alla Corte di valutare la rilevanza della questione.
Il principio
Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivare adeguatamente sulla rilevanza, cioè sull’effettiva applicabilità della norma censurata nel giudizio principale. Quando la norma è stata abrogata, spetta al giudice a quo ricostruire gli effetti dell’abrogazione e della disciplina transitoria: in mancanza, la questione è inammissibile.
Domande e risposte
La Corte ha detto se il requisito per gli stranieri era discriminatorio?
No. Non ha esaminato il merito: ha dichiarato la questione inammissibile per un difetto di motivazione sulla rilevanza da parte del giudice che l’aveva sollevata.
Perché la motivazione sulla rilevanza era insufficiente?
Perché la norma era stata abrogata e il giudice non aveva spiegato perché sarebbe stata ancora applicabile al caso concreto, né aveva considerato la norma transitoria collegata.
Cosa deve fare il giudice quando la norma è stata abrogata?
Deve ricostruire gli effetti dell’abrogazione e della disciplina transitoria sul giudizio in corso, per dimostrare che la norma censurata è ancora rilevante per decidere il caso.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — richiamato a tutela dei diritti inviolabili e dei bisogni essenziali della persona
- Art. 3 della Costituzione — invocato sotto il profilo del divieto di discriminazione tra cittadini e stranieri regolari
- Art. 38 della Costituzione — riguarda il diritto all’assistenza sociale per chi si trova in stato di bisogno
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