Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi da 1 a 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 e, in via consequenziale, dei commi da 5 a 8 dello stesso articolo. Per altra disposizione è stata dichiarata cessata la materia del contendere.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva adottato una legge con disposizioni urgenti in vari settori (autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica). Il Governo contestava in particolare alcune norme che incidevano su profili tributari e di finanza locale, ritenendole in contrasto con i vincoli statali e con i principi in materia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, comma 6, 3, comma 1, e 11, commi da 1 a 4 e 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione, oltre che allo statuto speciale della Regione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi da 1 a 4, e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, dei commi da 5 a 8 dello stesso articolo. Ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 1, comma 6, a seguito di modifiche normative sopravvenute.
Il principio
Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i limiti costituzionali in materia di tributi e di coordinamento della finanza pubblica: una disciplina regionale che vi deroghi è illegittima, e l’annullamento può estendersi in via consequenziale alle disposizioni a essa inscindibilmente collegate.
Domande e risposte
Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?
È il potere, previsto dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, di estendere l’annullamento ad altre disposizioni collegate a quella dichiarata illegittima, anche se non direttamente impugnate.
Cosa vuol dire «cessata la materia del contendere»?
Significa che, nel corso del giudizio, la norma impugnata è stata modificata o abrogata in modo da far venire meno l’oggetto della controversia: la Corte ne prende atto senza decidere il merito.
Lo statuto speciale esonera dai limiti statali sui tributi?
No. La Corte ha ribadito che anche le Regioni a statuto speciale sono tenute al rispetto dei vincoli costituzionali in materia tributaria e di finanza pubblica.
Norme collegate
- Art. 23 della Costituzione — parametro invocato: riserva di legge in materia di prestazioni imposte
- Art. 97 della Costituzione — parametro invocato: buon andamento dell’amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: competenze statali su sistema tributario e ordinamento civile
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