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La Corte costituzionale ha respinto le impugnazioni della Regione Siciliana contro varie norme della legge di bilancio 2020. Tra cessazione della materia del contendere, inammissibilità e infondatezza, nessuna delle censure regionali sull’autonomia finanziaria è stata accolta.

Di cosa si tratta

La Regione Siciliana aveva impugnato numerose disposizioni della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria e statutaria. Le censure riguardavano contributi, riparti di risorse e misure incidenti sui rapporti finanziari tra Stato e Regione a statuto speciale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Siciliana ha impugnato l’art. 1, commi 309, 316, da 634 a 658, da 661 a 676 e 875 della legge n. 160 del 2019, in riferimento a varie norme dello statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 41, 53, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, a tutela dell’autonomia finanziaria regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sul comma 875 (per le modifiche sopravvenute), inammissibili le questioni sui commi 316 e 634-658 e 661-676, e non fondate quelle sul comma 309, lettera a). Nessuna disposizione è stata annullata.

Il principio

L’autonomia finanziaria delle Regioni, anche a statuto speciale, va contemperata con le esigenze di coordinamento della finanza pubblica e va fatta valere con censure ammissibili e specifiche. Nel caso esaminato, le norme statali non hanno illegittimamente compresso l’autonomia siciliana.

Domande e risposte

Cosa aveva contestato la Regione Siciliana?

Diverse norme della legge di bilancio 2020 su contributi e riparto di risorse, ritenute lesive della propria autonomia finanziaria e statutaria.

Com’è finito il giudizio?

Senza alcun annullamento: tra cessazione della materia del contendere, inammissibilità e infondatezza, tutte le censure regionali sono state respinte.

Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che, per modifiche sopravvenute alla norma impugnata (qui il comma 875), è venuto meno l’interesse a decidere quella specifica questione.

Norme collegate