Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha in parte dichiarato inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 5 della legge della Regione Lombardia n. 21 del 2019, in materia di organizzazione delle agenzie per il trasporto pubblico locale. La disciplina regionale resta in vigore.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva riformato la disciplina delle agenzie per il trasporto pubblico locale (TPL), rendendo obbligatoria la partecipazione della Regione e di un certo numero di Comuni non capoluogo e ridefinendo le quote di partecipazione. Il Governo riteneva che così fossero compresse le funzioni delle Città metropolitane e dei Comuni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 21 del 2019 in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera p), terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, lamentando la lesione della competenza statale sulle funzioni fondamentali degli enti locali e dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure riferite agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, e ha dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.: la disciplina regionale sull’organizzazione delle agenzie TPL non invade la competenza esclusiva statale sulle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
Il principio
La definizione dell’assetto organizzativo delle agenzie regionali per il trasporto pubblico locale rientra nella competenza regionale e non incide sulle «funzioni fondamentali» degli enti locali riservate allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.
Domande e risposte
La legge lombarda sul trasporto pubblico resta valida?
Sì. Le censure sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte nel merito: l’art. 5 continua ad applicarsi.
Cosa sono le «funzioni fondamentali» degli enti locali?
Sono le funzioni essenziali di Comuni, Province e Città metropolitane la cui disciplina la Costituzione riserva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera p). La Corte ha escluso che la legge regionale le avesse violate.
Perché alcune censure sono «inammissibili» e altre «non fondate»?
Inammissibili sono le censure prive di un requisito processuale (ad esempio motivazione adeguata); non fondate quelle esaminate nel merito e ritenute prive di violazione costituzionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: funzioni fondamentali degli enti locali
- Art. 118 della Costituzione — parametro invocato: principi di sussidiarietà e adeguatezza
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