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La Corte costituzionale dichiara incostituzionale una norma della legge di stabilità 2020 della Regione Abruzzo che prevedeva spese obbligatorie e ripetitive senza assicurarne la copertura per tutti gli anni del bilancio pluriennale. Sugli altri profili, in seguito a leggi sopravvenute e rinunce, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato più articoli della legge di stabilità regionale abruzzese 2020, lamentando soprattutto che alcune nuove spese (rimborso di oneri di urbanizzazione, polizia locale, fondo per i «Paesi Dipinti») fossero prive di copertura in bilancio. Durante il giudizio la Regione ha approvato una nuova legge per coprire alcune di quelle spese e lo Stato ha in parte rinunciato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 10, 18, 19, 22, 25 e 40 della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2020, in riferimento agli artt. 2, 3, 81 terzo comma, 117 secondo comma lettera e), e 118 quarto comma della Costituzione. Giudice promotore era il Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale). Il parametro centrale è l’art. 81, terzo comma, Cost., sull’obbligo di copertura finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, commi 3 lettera a) e 4, nella parte in cui prevedeva oneri per gli esercizi 2021 e 2022 senza quantificarli e senza assicurarne l’immediata copertura. Per gli artt. 18, comma 2, 19 e 40 (rinuncia e leggi sopravvenute) e per gli artt. 22, comma 1, e 25, comma 4 (nuova copertura intervenuta) ha dichiarato cessata la materia del contendere; per l’art. 10 limitatamente al 2020 la copertura era stata sanata.
Il principio
Le spese a carattere obbligatorio, continuativo e ripetitivo richiedono, ai sensi dell’art. 81, terzo comma, Cost., una copertura contestuale e per tutti gli esercizi del bilancio di previsione pluriennale: non basta coprire solo il primo anno. La copertura «a posteriori» tratta da fondi o accantonamenti deve riguardare categorie omogenee di entrata e di spesa ed essere illustrata in modo da dimostrarne la neutralità.
Domande e risposte
Cosa significa che una spesa è priva di copertura?
Significa che la legge crea un onere a carico del bilancio senza individuare risorse effettive corrispondenti. Per la Corte ciò viola l’art. 81, terzo comma, Cost., perché la norma non potrebbe applicarsi se non con atti di spesa illegittimi.
Perché la copertura deve valere per tutti gli anni del bilancio?
Perché le spese obbligatorie e ripetitive non si esauriscono nel primo esercizio. Coprire solo il 2020 lasciava scoperti il 2021 e il 2022, e per questo la norma è stata dichiarata incostituzionale per quegli anni.
Cosa vuol dire «cessazione della materia del contendere»?
È la chiusura del giudizio quando, per fatti sopravvenuti (come l’abrogazione o la modifica della norma, o una rinuncia), non vi è più un contrasto da decidere e la norma non ha prodotto effetti nel frattempo.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — è il parametro su cui si fonda la decisione: impone l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa.
- Art. 117 della Costituzione — richiamato per la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
- Art. 118 della Costituzione — evocato sul principio di sussidiarietà e autonomia delle formazioni sociali.