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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge sulla stampa del 1948, che puniva con la reclusione (oltre alla multa) la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato. La pena detentiva fissa è stata cancellata; resta invece il reato di diffamazione dell’art. 595, terzo comma, del codice penale.
Di cosa si tratta
L’art. 13 della legge n. 47 del 1948 prevedeva, per la diffamazione commessa con il mezzo della stampa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena della reclusione da uno a sei anni insieme alla multa. La questione è nata in due processi penali a carico di giornalisti, davanti ai Tribunali di Salerno e di Bari.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Salerno e di Bari hanno impugnato l’art. 13 della legge n. 47 del 1948 e l’art. 595, terzo comma, del codice penale, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 10 della CEDU (libertà di espressione).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 47 del 1948 e, in via consequenziale, dell’art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990 (analoga previsione per le trasmissioni radiotelevisive). Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 595, terzo comma, del codice penale, che resta in vigore.
Il principio
La previsione di una pena detentiva fissa, obbligatoriamente affiancata alla multa, per la diffamazione a mezzo stampa è sproporzionata e incompatibile con la libertà di manifestazione del pensiero e di stampa: il giornalista non può essere esposto in via ordinaria al carcere per il solo fatto di aver diffamato a mezzo stampa. Resta legittima la diversa e più lieve cornice sanzionatoria dell’art. 595 del codice penale.
Domande e risposte
Un giornalista può ancora finire in carcere per diffamazione?
La pena detentiva fissa e obbligatoria dell’art. 13 della legge sulla stampa è stata cancellata. Resta il reato di diffamazione dell’art. 595 del codice penale, con la sua cornice sanzionatoria, ritenuta legittima dalla Corte.
Che cosa è stato dichiarato illegittimo?
L’art. 13 della legge n. 47 del 1948 e, in via consequenziale, l’art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990 sulle trasmissioni radiotelevisive.
La diffamazione è stata depenalizzata?
No. La diffamazione resta un reato secondo l’art. 595 del codice penale: la Corte ha eliminato solo la pena detentiva fissa prevista dalla speciale norma sulla stampa per l’attribuzione di un fatto determinato.
Norme collegate
- Art. 21 della Costituzione — parametro invocato, libertà di manifestazione del pensiero e di stampa
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato, uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato, in relazione all’art. 10 CEDU sulla libertà di espressione