Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato «inammissibili» le questioni sull’art. 18 della legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni amministrative. La Corte non è entrata nel merito.

Di cosa si tratta

L’art. 18 della legge n. 689 del 1981 disciplina l’ordinanza-ingiunzione e i criteri di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Le questioni sono nate in tre giudizi davanti al Tribunale di Venezia, con il Comune di Venezia tra le parti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni. La decisione non è entrata nel merito della disciplina sanzionatoria.

Il principio

Quando il modo in cui il giudice rimettente imposta la questione non consente alla Corte di esaminarne il merito, le questioni vengono dichiarate inammissibili e la norma resta in vigore.

Domande e risposte

La norma sulle sanzioni amministrative è stata annullata?

No. La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi l’art. 18 della legge n. 689 del 1981 resta in vigore.

Che cosa significa che i giudizi sono stati «riuniti»?

Significa che le tre questioni, identiche nell’oggetto, sono state trattate e decise insieme con un’unica pronuncia.

Quali parametri erano stati invocati?

Gli artt. 3 (uguaglianza), 97 (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) e 117, primo comma, della Costituzione.

Norme collegate