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La Corte costituzionale ha dichiarato «non fondate» le questioni sull’art. 2, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. n. 18 del 2016, che prevede un prelievo a carico delle banche di credito cooperativo che escono dal gruppo bancario cooperativo conferendo l’azienda a una spa. La disciplina è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

La riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) del 2016 ha previsto, per la BCC che sceglie di non aderire al gruppo bancario cooperativo e conferisce la propria azienda bancaria a una società per azioni, un versamento (prelievo) calcolato sulle riserve. Il caso nasce da una controversia tra l’Ente Cambiano e l’Agenzia delle entrate, arrivata alla Corte di cassazione tributaria.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, sezione tributaria, ha impugnato l’art. 2, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge n. 49 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il bilanciamento operato dal legislatore non contraddice la tutela del risparmio: il prelievo non mette in discussione i requisiti patrimoniali necessari all’attività bancaria né la solidità dell’impresa, e accompagna in modo non irragionevole la scelta di uscire dal settore cooperativo proseguendo come spa.

Il principio

Il prelievo previsto a carico della banca di credito cooperativo che conferisce l’azienda a una spa rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola la tutela del risparmio, della funzione sociale della cooperazione e della capacità contributiva, perché non compromette i requisiti patrimoniali né la solidità della banca.

Domande e risposte

Il prelievo sulle riserve delle BCC è stato dichiarato incostituzionale?

No. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina del prelievo è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

Perché il prelievo non viola la tutela del risparmio?

Perché, secondo la Corte, non incide sui requisiti patrimoniali richiesti per l’attività bancaria né sulla solidità dell’impresa, che restano garantiti dal controllo della Banca d’Italia.

Quali principi costituzionali erano stati invocati?

Gli artt. 3 (uguaglianza), 41 (libertà di iniziativa economica), 45 (funzione sociale della cooperazione), 47 (tutela del risparmio) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione.

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