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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 44, comma 4, del codice del processo amministrativo, nella parte che limitava la possibilità di rinnovare la notifica. La questione sollevata in riferimento all’eccesso di delega è stata invece ritenuta manifestamente infondata.

Di cosa si tratta

La norma riguarda la rinnovazione della notifica del ricorso nel processo amministrativo quando la prima notifica non vada a buon fine. Il caso nasce davanti al Consiglio di Stato, in una controversia tra alcuni eredi e i Ministeri della giustizia e dell’economia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha impugnato l’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al d.lgs. n. 104 del 2010, limitatamente alle parole che subordinavano la rinnovazione della notifica alla valutazione che l’esito negativo dipendesse da causa non imputabile al notificante; era inoltre dedotta la violazione dell’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, limitatamente alle parole «, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,». Ha invece dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione.

Il principio

La possibilità di rinnovare la notifica del ricorso non può essere irragionevolmente limitata alla sola ipotesi in cui il giudice ritenga che l’esito negativo non sia imputabile al notificante: la parte di norma che introduceva quel filtro è stata espunta, mentre l’impianto generato dalla delega legislativa è stato ritenuto legittimo.

Domande e risposte

Che cosa cambia con questa decisione?

Viene rimosso il limite che subordinava la rinnovazione della notifica alla valutazione del giudice sull’assenza di colpa del notificante: resta la possibilità di rinnovare la notifica in modo più ampio.

La norma è stata annullata del tutto?

No. È stata dichiarata illegittima solo una parte (un inciso), mentre il resto della disposizione rimane in vigore.

La censura sull’eccesso di delega è stata accolta?

No. La questione fondata sull’art. 76 della Costituzione è stata dichiarata manifestamente infondata.

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