Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 155 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni siciliane in materia di concessioni demaniali e gestione del servizio idrico, salvando invece la norma sui riconoscimenti economici al personale impegnato nell’emergenza Covid.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Siciliana n. 22 del 2021 conteneva disposizioni urgenti su temi eterogenei: concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell’ambito di Agrigento, personale di una società regionale e riconoscimenti economici a operatori sanitari impegnati nell’emergenza Covid. Il Governo ha impugnato alcuni articoli, ritenendoli in contrasto con la Costituzione e con lo Statuto siciliano, soprattutto sotto il profilo dell’ordinamento civile (riservato allo Stato), dei vincoli di bilancio e del buon andamento dell’amministrazione. Il tema riguarda i limiti dell’autonomia regionale: anche una Regione a statuto speciale non può disciplinare materie riservate allo Stato né violare i vincoli di finanza pubblica, pur potendo adottare misure di sostegno nell’ambito delle proprie competenze.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 7, 11 e 12 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava gli artt. 81, terzo comma, 97 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, oltre allo Statuto siciliano, lamentando la violazione dell’ordinamento civile, dei vincoli di bilancio e del buon andamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 7, riguardante l’estensione di un riconoscimento economico al personale che aveva svolto servizi sanitari ausiliari per pazienti Covid, ritenuto compatibile con il parametro invocato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
Il principio
La Regione, anche a statuto speciale, non può legiferare in materie riservate allo Stato (come l’ordinamento civile) né violare i vincoli di bilancio e di buon andamento; può però, nell’ambito delle proprie competenze, riconoscere misure economiche di sostegno, come quelle al personale impegnato nell’emergenza Covid.
Domande e risposte
Perché alcune norme sono state annullate e altre no?
Perché la Corte valuta ogni disposizione separatamente: gli artt. 11 e 12 eccedevano le competenze regionali o violavano i vincoli costituzionali, mentre l’art. 7, relativo ai riconoscimenti per il personale Covid, è stato ritenuto compatibile con il parametro evocato.
Cosa si intende per «ordinamento civile» riservato allo Stato?
È l’insieme delle regole sui rapporti tra privati (contratti, proprietà, obbligazioni, rapporti di lavoro). L’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. lo riserva allo Stato: le Regioni non possono disciplinarlo, neppure quelle a statuto speciale.
Il riconoscimento economico al personale Covid è quindi salvo?
Sì. La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 7: la Regione poteva estendere quel riconoscimento al personale che aveva svolto servizi ausiliari per pazienti Covid, senza invadere la competenza statale sull’ordinamento civile.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Il secondo comma, lettera l), riserva allo Stato l’ordinamento civile; il terzo comma riguarda le materie concorrenti: parametri del giudizio.
- Art. 81 della Costituzione — Il terzo comma sancisce l’equilibrio di bilancio, tra i parametri invocati.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, evocato nel ricorso.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.