Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 26 del 2022 la Corte costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna contro pareri delle Soprintendenze statali, annullando alcuni pareri perché lo Stato non aveva il potere di esprimerli.

Di cosa si tratta

La vicenda nasce dal rapporto tra competenze statali e regionali in materia di paesaggio ed edilizia. La Regione Sardegna lamentava che le Soprintendenze statali, esprimendo una serie di pareri, avessero di fatto disapplicato alcune leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia, invadendo così le proprie attribuzioni costituzionali. Non si trattava di un giudizio sulla legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra enti: la Regione sosteneva che lo Stato, con quei pareri, avesse esercitato un potere che non gli spettava, ledendo le sue prerogative. La posta in gioco riguarda il confine tra la competenza statale sulla tutela del paesaggio e dei beni culturali e la potestà legislativa regionale in materia urbanistica ed edilizia, particolarmente delicata per una Regione a statuto speciale come la Sardegna.

La questione di legittimità costituzionale

Non si trattava di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra enti: la Regione Sardegna contestava la spettanza allo Stato del potere di esprimere alcuni pareri delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio competenti per il territorio sardo, ritenendoli lesivi delle proprie attribuzioni costituzionali in materia urbanistica ed edilizia. Il conflitto è stato promosso dalla Regione autonoma della Sardegna.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alle Soprintendenze indicate, esprimere i pareri impugnati, e li ha conseguentemente annullati. Ha così riconosciuto, per quei specifici atti, la fondatezza della doglianza regionale sulla non spettanza allo Stato del potere esercitato.

Il principio

Nel conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, ciò che rileva non è una lesione qualsiasi, ma la lesione delle attribuzioni costituzionali della parte ricorrente: quando lo Stato esercita in concreto un potere che incide sulle prerogative regionali senza averne titolo, gli atti adottati sono illegittimi e vanno annullati.

Domande e risposte

Che cos’è un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione?

È un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un ente (qui la Regione) lamenta che un altro (lo Stato) abbia esercitato un potere che non gli spettava, invadendo le proprie competenze costituzionali. Non riguarda la legittimità di una legge, ma di atti concreti.

Che cosa ha deciso la Corte sui pareri delle Soprintendenze?

Ha stabilito che non spettava allo Stato esprimere quei pareri e li ha annullati, riconoscendo che incidevano sulle attribuzioni regionali in materia urbanistica ed edilizia.

Perché la posizione della Sardegna è particolare?

Perché è una Regione a statuto speciale, con una potestà legislativa più ampia in materia di urbanistica ed edilizia, che deve però essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento.

Lo Stato perde ogni competenza sul paesaggio in Sardegna?

No. La decisione riguarda la non spettanza allo Stato del potere esercitato con quegli specifici pareri; la competenza statale sulla tutela del paesaggio e dei beni culturali resta, nei limiti tracciati dalla Costituzione e dallo statuto speciale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.