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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 239/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Toscana sui tagli colturali nei boschi, per contrasto con la tutela del paesaggio riservata allo Stato.

Di cosa si tratta

I boschi sono al tempo stesso una risorsa produttiva e un bene paesaggistico e ambientale. Gli interventi di taglio, anche quelli ordinari detti tagli colturali, possono incidere sul paesaggio e per questo sono soggetti alla disciplina di tutela fissata dallo Stato, che stabilisce quando occorre l’autorizzazione paesaggistica e quali interventi ne sono esentati. La Regione Toscana era intervenuta con una propria legge sulla disciplina dei tagli colturali. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, ritenendo che la norma regionale ampliasse gli interventi sottratti alla tutela paesaggistica oltre i limiti consentiti dallo Stato. La Corte ha dovuto stabilire se la disciplina toscana rispettasse il confine tra la materia forestale, su cui le Regioni hanno competenza, e la tutela del paesaggio, riservata in via esclusiva allo Stato. La decisione conferma la prevalenza della protezione paesaggistica.

La questione di legittimita costituzionale

Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 52 del 2021 in materia di tagli colturali. Il Presidente del Consiglio dei ministri evocava il contrasto con gli artt. 9 (tutela del paesaggio) e 117, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 1 della legge regionale toscana e ha dichiarato inammissibile una parte della questione. La norma annullata incideva sulla tutela del paesaggio, riservata in via esclusiva allo Stato, sottraendo a quella tutela interventi che la disciplina statale vi assoggetta: la Regione aveva ecceduto i propri limiti.

Il principio

La tutela del paesaggio e materia di competenza esclusiva statale. Le Regioni possono disciplinare la materia forestale, ma non possono ampliare gli interventi sui boschi sottratti alla tutela paesaggistica oltre quanto previsto dalla disciplina statale.

Domande e risposte

I tagli colturali nei boschi richiedono autorizzazione?

Dipende dalla disciplina statale, che individua gli interventi esentati e quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica. La norma regionale che ampliava le esenzioni e stata annullata: torna a valere il regime statale.

Le Regioni possono regolare i boschi?

Si, hanno competenza in materia forestale, ma nel rispetto della tutela del paesaggio riservata allo Stato, che fissa i limiti agli interventi.

Perche il paesaggio prevale sulle esigenze produttive?

Perche l’art. 9 della Costituzione lo eleva a valore fondamentale e la tutela del paesaggio e affidata allo Stato per garantire una protezione uniforme: le esigenze produttive devono rispettare questo limite.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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