Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 27 del 2022 la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il tetto ai compensi pubblici (il cosiddetto “tetto agli stipendi d’oro”) applicato ai giudici tributari, respingendo le censure sollevate dal Consiglio di Stato.
Di cosa si tratta
L’ordinamento prevede un limite massimo ai trattamenti economici di chi riceve emolumenti a carico delle finanze pubbliche (il cosiddetto tetto agli stipendi pubblici). Il Consiglio di Stato dubitava che applicare questo tetto ai compensi dei giudici tributari fosse compatibile con la Costituzione: in particolare, paventava che il limite, mantenuto per molti anni, finisse per tradursi in una discriminazione e in una retribuzione non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto. La questione tocca un equilibrio delicato: da un lato l’esigenza di contenere la spesa pubblica e di garantire il buon andamento dell’amministrazione, dall’altro la tutela dell’adeguatezza della retribuzione e della parità di trattamento. La Corte si era già pronunciata su un tetto analogo per altre magistrature con la sentenza n. 124 del 2017, riconoscendone la legittimità come esercizio ragionevole della discrezionalità del legislatore.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, l’art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e l’art. 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, che disciplinano il tetto ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche. I parametri costituzionali invocati erano gli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione, anche in relazione alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, sezione quinta.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ribadito che il tetto ai compensi pubblici rientra nell’esercizio ragionevole della discrezionalità legislativa, già riconosciuto legittimo con la sentenza n. 124 del 2017 per fattispecie analoghe, e che la circostanza di essere in vigore da più anni non lo rende di per sé incostituzionale: il legislatore può modulare nel tempo il parametro prescelto in funzione dell’andamento della spesa pubblica e dell’economia.
Il principio
La fissazione di un tetto ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche è espressione di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevole nel bilanciamento tra adeguatezza della retribuzione, contenimento della spesa e buon andamento dell’amministrazione. La sua perdurante applicazione nel tempo non lo rende automaticamente illegittimo.
Domande e risposte
Che cos’è il “tetto agli stipendi pubblici”?
È un limite massimo ai trattamenti economici di chi percepisce compensi a carico delle finanze pubbliche, introdotto per contenere la spesa e garantire una soglia di equità tra i trattamenti più elevati.
Perché il Consiglio di Stato lo riteneva incostituzionale per i giudici tributari?
Temeva che il limite, protratto per molti anni, generasse una discriminazione e una retribuzione non proporzionata al lavoro svolto, in contrasto con i principi di eguaglianza e di adeguatezza della retribuzione.
Perché la Corte lo ha ritenuto legittimo?
Perché si tratta di una scelta discrezionale ragionevole del legislatore, già avallata in un caso analogo (sentenza n. 124 del 2017); il fatto che il tetto sia in vigore da tempo non basta a renderlo incostituzionale.
Il legislatore può cambiare il tetto in futuro?
Sì: la Corte ha chiarito che il parametro può essere modulato nel tempo per garantirne l’adeguatezza in rapporto all’andamento della spesa pubblica e dell’economia.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, tra i parametri invocati.
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva e progressività, evocato dal rimettente.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione.
Vedi anche
- Art. 36 della Costituzione — retribuzione del lavoratore.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.