Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 241/2022 la Corte costituzionale ha stabilito che non spettava alla Camera dei deputati dichiarare insindacabili le dichiarazioni di un deputato, perche prive di nesso con la funzione parlamentare.
Di cosa si tratta
L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari dalle conseguenze delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. La garanzia, pero, non copre qualsiasi dichiarazione: deve esistere un nesso funzionale tra le parole pronunciate e l’attivita parlamentare. Quando la Camera delibera che certe dichiarazioni sono insindacabili e un giudice ritiene invece che manchi quel nesso, nasce un conflitto di attribuzione che spetta alla Corte costituzionale risolvere. Nel caso esaminato, la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili alcune dichiarazioni rese pubblicamente da un deputato nei confronti di alcune persone, che lo avevano querelato. Il Tribunale di Torino, davanti al procedimento penale, ha contestato quella delibera. La Corte ha dovuto verificare se le dichiarazioni fossero davvero espressione della funzione parlamentare o semplici opinioni del deputato come privato cittadino.
La questione di legittimita costituzionale
Non si trattava di una questione su una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Tribunale di Torino chiedeva alla Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilita, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese pubblicamente dal deputato Stefano Esposito nei confronti di alcuni soggetti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilita di quelle dichiarazioni e ha annullato la relativa delibera. Mancava il necessario nesso funzionale tra le dichiarazioni del deputato e l’esercizio della funzione parlamentare: si trattava di opinioni che non potevano beneficiare della garanzia prevista dall’art. 68 della Costituzione. Il procedimento penale puo quindi proseguire.
Il principio
L’insindacabilita prevista dall’art. 68 della Costituzione copre solo le opinioni legate da un nesso funzionale all’attivita parlamentare. Le dichiarazioni del parlamentare prive di tale collegamento non sono coperte dalla garanzia: la Camera non puo dichiararle insindacabili.
Domande e risposte
Cosa significa che non spettava alla Camera deliberare?
Significa che la delibera di insindacabilita era illegittima e viene annullata: la Camera non aveva il potere di estendere la garanzia a quelle dichiarazioni.
Quando un’opinione del parlamentare e protetta?
Quando esiste un nesso funzionale con l’attivita parlamentare, ad esempio se riproduce all’esterno opinioni gia espresse in sede istituzionale. Le opinioni del tutto svincolate dalla funzione non sono coperte.
Cosa succede ora nel procedimento penale?
Venuto meno l’ostacolo della delibera di insindacabilita, il giudice penale puo proseguire e valutare nel merito la posizione del deputato.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione – insindacabilita delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.