Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 28 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il criterio minimo di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, che faceva costare 250 euro ogni giorno di carcere evitato, rendendo la sostituzione un privilegio per i soli condannati abbienti.
Di cosa si tratta
Quando un giudice sostituisce una breve pena detentiva con una pena pecuniaria, deve fissare un valore giornaliero da moltiplicare per i giorni di pena. L’art. 53 della legge n. 689 del 1981 rinviava, per il valore minimo, all’art. 135 del codice penale, che dopo le riforme fissava la soglia a 250 euro per ogni giorno di pena detentiva. Il risultato pratico era che convertire anche pochi mesi di carcere comportava somme molto elevate: nel caso esaminato, due mesi e venti giorni di reclusione si traducevano in una pena pecuniaria di 20.000 euro. I giudici rimettenti osservavano che, con un minimo così alto, la sostituzione diventava accessibile solo a chi poteva permettersela, trasformandosi in un “privilegio per soli condannati abbienti”, in contrasto con l’eguaglianza sostanziale e con la funzione rieducativa della pena. La Corte aveva già segnalato il problema con un precedente “monito” rimasto inascoltato.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui ancorava il valore giornaliero minimo della pena pecuniaria sostitutiva alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale (250 euro al giorno). I parametri invocati erano gli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, oltre all’art. 117, primo comma, in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le questioni sono state sollevate dai Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Ravenna e di Taranto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui fissava il valore minimo giornaliero in misura pari alla somma dell’art. 135 del codice penale, sostituendo tale soglia con il valore di 75 euro al giorno. Restano ferme le altre questioni, dichiarate inammissibili. La Corte è così intervenuta dopo che il proprio precedente monito al legislatore (sentenza n. 15 del 2020) era rimasto senza seguito.
Il principio
La conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria non può essere fissata a un valore giornaliero così elevato da renderla praticabile solo per i condannati più abbienti: ciò viola l’eguaglianza sostanziale e la funzione rieducativa della pena. Il valore minimo va riportato a una misura ragionevole (75 euro al giorno).
Domande e risposte
Che cosa significa convertire una pena detentiva in pena pecuniaria?
Significa sostituire una breve pena in carcere con il pagamento di una somma di denaro, calcolata moltiplicando un valore giornaliero per i giorni di pena. È uno strumento che evita l’ingresso in carcere per condanne lievi.
Qual era il problema del valore di 250 euro al giorno?
Rendeva la conversione molto costosa: pochi mesi di pena potevano tradursi in decine di migliaia di euro. Solo chi disponeva di mezzi adeguati poteva accedervi, con un effetto discriminatorio verso i condannati meno abbienti.
Qual è oggi il valore minimo?
Dopo la sentenza, il valore giornaliero minimo è 75 euro: non può essere inferiore a questa cifra e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale.
Perché la Corte è intervenuta solo ora?
Aveva già segnalato l’irragionevolezza del criterio con un monito al legislatore (sentenza n. 15 del 2020). Poiché il legislatore non ha modificato la norma, la Corte si è ritenuta obbligata a intervenire direttamente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza sostanziale, secondo comma, fondamento della decisione.
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena, terzo comma, evocata dai rimettenti.
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, primo comma, tra i parametri.
Vedi anche
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza.
- Art. 27 della Costituzione — funzione della pena.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.