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Con l’ordinanza n. 29 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 731 del codice penale, che punisce chi non fa impartire ai minori l’istruzione: estendere la sanzione penale oltre la scuola elementare avrebbe richiesto un intervento riservato al legislatore.
Di cosa si tratta
L’art. 731 del codice penale punisce, come contravvenzione, chi rivestito di autorità o incaricato della vigilanza su un minore omette di impartirgli o fargli impartire l’istruzione elementare. La norma che un tempo estendeva la sanzione anche alla scuola media è stata abrogata, sicché oggi l’obbligo penalmente sanzionato si ferma alla scuola elementare. Il Giudice onorario di pace di Taranto riteneva questa situazione incostituzionale: a suo avviso, lasciare priva di tutela penale la mancata istruzione media e superiore tradiva il diritto all’istruzione e l’eguaglianza. Chiedeva quindi alla Corte di estendere la punibilità anche all’inadempimento relativo alla scuola media inferiore e al primo biennio della superiore. Il punto delicato è che si chiedeva alla Corte di ampliare l’area di ciò che è reato, cioè un intervento “in malam partem”, peggiorativo per i destinatari.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 731 del codice penale, nella parte in cui punisce solo l’inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare e non anche l’inadempimento relativo alla scuola media inferiore e al primo biennio della scuola secondaria superiore. I parametri invocati erano gli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione. Le questioni sono state sollevate dal Giudice onorario di pace di Taranto con due ordinanze.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Da un lato, le ordinanze di rimessione non descrivevano adeguatamente i fatti, impedendo ogni controllo sulla rilevanza; dall’altro, e soprattutto, le questioni miravano a estendere l’ambito di una norma incriminatrice (un intervento in malam partem in materia penale), precluso dalla riserva di legge sancita dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione: solo il legislatore può ampliare il novero delle condotte punibili.
Il principio
In materia penale vige una stretta riserva di legge: la Corte costituzionale non può pronunciare decisioni che estendano le condotte punibili o aggravino la responsabilità, salvo specifiche eccezioni. Spetta soltanto al legislatore decidere se e come ampliare l’area del penalmente rilevante.
Domande e risposte
Che cosa punisce oggi l’art. 731 del codice penale?
Punisce, come contravvenzione, chi ha l’autorità o la vigilanza su un minore e omette di fargli impartire l’istruzione elementare. La sanzione non copre invece la scuola media e quella superiore, dopo l’abrogazione della norma che le includeva.
Perché la Corte non ha esteso la sanzione alla scuola media?
Perché ampliare le condotte punibili è un intervento “in malam partem” riservato al legislatore: l’art. 25 della Costituzione impone che solo la legge possa definire ciò che è reato.
Vuol dire che non c’è alcun obbligo di istruzione oltre le elementari?
No: l’obbligo scolastico esiste e dura più a lungo. La pronuncia riguarda solo la sanzione penale dell’art. 731, non l’obbligo formativo in sé, che resta presidiato da altri strumenti.
Che cos’è una decisione “in malam partem”?
È una pronuncia che peggiora la posizione dell’imputato, ad esempio creando o estendendo un reato. In linea di principio è vietata, perché in materia penale solo il legislatore può stabilire ciò che è punibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, tra i parametri invocati.
- Art. 25 della Costituzione — riserva di legge in materia penale, fondamento della decisione di inammissibilità.
- Art. 30 della Costituzione — dovere dei genitori di istruire ed educare i figli.
- Art. 34 della Costituzione — diritto all’istruzione, secondo comma, invocato dal rimettente.
Vedi anche
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità penale.
- Art. 34 della Costituzione — diritto all’istruzione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.