Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 46 del 2022 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole non fondate, le questioni sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia su una norma statale del decreto «Agosto» relativa alle concessioni e ai sostegni economici durante l’emergenza COVID-19.
Di cosa si tratta
Durante la pandemia lo Stato è intervenuto con misure di sostegno e rilancio dell’economia, incidendo anche su settori come quello dei porti turistici e delle concessioni demaniali. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha ritenuto che la norma statale invadesse le proprie competenze, anche statutarie, e violasse il principio di leale collaborazione, oltre a vari parametri costituzionali in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Corte ha esaminato il riparto di competenze tra Stato e Regione a statuto speciale e ha valutato se la misura statale rispettasse i limiti costituzionali. Ha concluso che le norme contestate rientravano nella legittima competenza statale, in particolare in ragione delle finalità di sostegno economico generale, e ha respinto le censure. La decisione conferma lo spazio dell’intervento statale in chiave di rilancio economico, pur in un contesto di autonomia regionale rafforzata.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto «Agosto»), convertito nella legge n. 126 del 2020, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento a norme dello statuto speciale, agli artt. 3, 81, 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate (in parte nei sensi di cui in motivazione) le questioni promosse dalla Regione, riconoscendo la legittimità dell’intervento statale; ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione di categoria nel giudizio.
Il principio
L’intervento statale di sostegno economico durante l’emergenza può incidere su ambiti che toccano le competenze regionali, anche di Regioni a statuto speciale, senza violare la Costituzione, quando risponde a finalità generali e rispetta il riparto di competenze.
Domande e risposte
Chi aveva impugnato la norma?
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che lamentava l’invasione delle proprie competenze, anche statutarie, e la violazione della leale collaborazione.
Perché le questioni sono state respinte?
Perché la Corte ha ritenuto che le norme statali rientrassero nella legittima competenza dello Stato, anche in funzione di sostegno economico generale.
Cosa significa che un intervento è stato dichiarato inammissibile?
Riguarda l’intervento in giudizio di un’associazione di categoria, ritenuta priva dei requisiti per partecipare al processo costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione
- Art. 81 della Costituzione
- Art. 117 della Costituzione
- Art. 119 della Costituzione
- Art. 120 della Costituzione
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.