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Con l’ordinanza n. 96/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla legge della Regione Sardegna per il rafforzamento delle strutture sanitarie contro la pandemia da Covid-19, dopo che la disposizione impugnata era stata modificata in modo da superare i rilievi del Governo.

Di cosa si tratta

Durante l’emergenza pandemica le Regioni hanno adottato numerose misure per potenziare i propri sistemi sanitari. La Regione Sardegna, con la legge n. 11 del 2022, era intervenuta sul rafforzamento delle strutture sanitarie per il contrasto al Covid-19. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una disposizione di questa legge, ritenendo che invadesse la competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute e violasse anche lo statuto speciale della Regione. Mentre il giudizio era pendente, però, la disposizione contestata è stata modificata o superata, facendo venir meno il contrasto che aveva originato il ricorso. La vicenda illustra un esito ricorrente nel contenzioso tra Stato e Regioni: quando la norma impugnata viene modificata in senso satisfattivo e non risulta che abbia prodotto effetti nel frattempo, la Corte non decide nel merito, ma dichiara cessata la materia del contendere.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Sardegna n. 11 del 2022, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia concorrente della tutela della salute, e all’art. 4 dello statuto speciale per la Sardegna.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La disposizione impugnata è stata modificata in modo da superare le censure statali e non risultava che, nel frattempo, avesse trovato applicazione: venuto meno il contrasto, il giudizio si è chiuso senza una decisione sul merito.

Il principio

Quando la norma regionale impugnata viene modificata in senso satisfattivo rispetto ai rilievi statali e non ha prodotto effetti nel periodo intermedio, viene meno l’oggetto del giudizio: la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla legittimità.

Domande e risposte

Che differenza c’è tra cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo?

Nell’estinzione il ricorrente rinuncia e la rinuncia è accettata. Nella cessazione della materia del contendere la norma impugnata viene modificata o superata in senso satisfattivo, e non risulta che abbia avuto applicazione: in entrambi i casi non si decide nel merito.

La legge sarda resta in vigore?

Resta la disciplina come risultante dalle modifiche che hanno superato i rilievi del Governo. La Corte non si è pronunciata sulla versione originaria, ormai priva di effetti.

Perché conta che la norma non abbia avuto applicazione?

Perché se la disposizione contestata avesse prodotto effetti nel periodo intermedio, potrebbe permanere un interesse a una decisione nel merito. L’assenza di applicazione conferma il venir meno dell’oggetto del contendere.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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