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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 140/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che subordinava al pagamento dell’imposta di registro il rilascio della copia della sentenza necessaria per agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

Di cosa si tratta

Quando un cittadino o un’impresa ottiene una sentenza favorevole ma la pubblica amministrazione non vi da spontaneamente esecuzione, esiste un rimedio: il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, che serve a costringere l’amministrazione a fare cio che la sentenza ha stabilito. Per avviare questo giudizio occorre depositare una copia della sentenza da eseguire. Una norma del testo unico sull’imposta di registro condizionava pero il rilascio di quella copia al previo pagamento dell’imposta. In gioco c’era l’effettivita della tutela giurisdizionale: chi aveva gia vinto la causa si trovava di fronte a un ostacolo economico per ottenere l’esecuzione della decisione, dovendo anticipare un tributo solo per procurarsi il documento necessario ad agire. La Corte, su impulso del Consiglio di Stato, e stata chiamata a verificare se questo meccanismo non finisse per comprimere il diritto di difesa e l’accesso al giudice.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, sezione quarta, in una controversia con il Ministero competente, nella parte in cui la norma subordinava al pagamento dell’imposta il rilascio della copia della sentenza occorrente per proporre l’azione di ottemperanza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui non prevede che il divieto di rilascio non si applichi alla copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale da utilizzare per proporre l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Viene cosi rimosso l’ostacolo al rilascio della copia necessaria per agire.

Il principio

Non si puo subordinare al pagamento dell’imposta di registro il rilascio della copia di una sentenza occorrente per proporre il giudizio di ottemperanza: cio comprometterebbe l’effettivita della tutela giurisdizionale di chi ha gia ottenuto una decisione favorevole.

Domande e risposte

Che cos’e il giudizio di ottemperanza?

E il processo davanti al giudice amministrativo con cui si ottiene l’esecuzione di una sentenza che la pubblica amministrazione non rispetta spontaneamente.

Cosa cambia dopo questa sentenza?

La copia della sentenza necessaria per avviare l’ottemperanza deve essere rilasciata senza che il pagamento dell’imposta di registro ne costituisca una condizione bloccante.

Perche la vecchia norma era incostituzionale?

Perche poneva un ostacolo economico all’effettivita della tutela: chi aveva gia vinto doveva anticipare un tributo solo per ottenere il documento indispensabile a far eseguire la decisione, comprimendo il diritto di difesa.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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