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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 139/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Provincia autonoma di Bolzano in materia di salute, salvando invece, con un’interpretazione adeguatrice, la disposizione sull’organizzazione del servizio sanitario provinciale.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano gode di ampie competenze in materia sanitaria, esercitate nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato e dei limiti del proprio Statuto speciale. La questione riguardava due disposizioni provinciali: una sull’organizzazione del servizio sanitario provinciale e una contenuta in una legge di modifica in materia di salute. Il dubbio era se la Provincia, nel disciplinare l’assetto del proprio servizio sanitario, avesse rispettato i principi statali e le regole costituzionali sul buon andamento dell’amministrazione e sul riparto di competenze. In gioco c’era il confine tra l’autonomia organizzativa della Provincia in un settore delicato come la sanita e i vincoli che derivano dalla legislazione statale di principio e dallo Statuto di autonomia. La Corte ha dovuto distinguere tra cio che la Provincia poteva legittimamente disporre e cio che invece eccedeva i suoi poteri.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (riordinamento del servizio sanitario provinciale) e l’art. 6 della legge della stessa Provincia 21 aprile 2017, n. 4 (modifiche in materia di salute). I parametri invocati erano gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, oltre alle norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2017. Ha invece dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione relativa all’art. 48, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 2001: questa seconda disposizione e stata salvata attraverso un’interpretazione conforme a Costituzione.

Il principio

La Provincia autonoma puo organizzare il proprio servizio sanitario nell’ambito della propria autonomia, ma deve rispettare i principi statali e costituzionali; una disposizione che li ecceda e illegittima, mentre puo essere salvata quella che ammette un’interpretazione conforme a Costituzione.

Domande e risposte

Cosa significa “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?

E una sentenza interpretativa di rigetto: la norma non viene annullata, ma e dichiarata legittima solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte nella motivazione.

Quale delle due norme e stata annullata?

L’art. 6 della legge provinciale n. 4 del 2017. L’altra disposizione, sull’organizzazione del servizio sanitario, e stata invece salvata con interpretazione adeguatrice.

Perche la Provincia di Bolzano ha competenze proprie in sanita?

Perche e una Provincia autonoma a statuto speciale: lo Statuto le attribuisce competenze legislative proprie, da esercitare nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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