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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 141/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma che disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, senza pronunciarsi nel merito.

Di cosa si tratta

La definizione agevolata delle liti fiscali e una forma di chiusura delle controversie tra contribuente e Fisco a condizioni favorevoli: il decreto-legge n. 119 del 2018 consentiva di definire le cause tributarie pendenti pagando importi ridotti, secondo lo stato e il grado del giudizio. Lo scopo dichiarato e ridurre l’arretrato e incassare in tempi rapidi. La Commissione tributaria regionale della Calabria aveva pero dubitato della legittimità di alcune previsioni, ritenendo che potessero creare disparita di trattamento tra contribuenti o incidere su principi come la capacita contributiva, la parita delle parti nel processo e i vincoli di bilancio. In gioco c’era l’equilibrio tra l’interesse pubblico a deflazionare il contenzioso tributario e la coerenza costituzionale degli strumenti scelti per farlo. La Corte e stata chiamata a verificare la fondatezza di questi dubbi sollevati dal giudice tributario calabrese.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in materia fiscale e finanziaria, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136. La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 24, 53, 81, 97 e 111 della Costituzione, oltre a parametri europei e convenzionali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale. La pronuncia e di rito: la Corte non ha esaminato il merito delle censure, ritenendo che non sussistessero le condizioni per pronunciarsi sulla fondatezza dei dubbi sollevati dal giudice tributario.

Il principio

Le questioni sulla definizione agevolata delle liti fiscali non hanno superato il vaglio di ammissibilita: la Corte non si e pronunciata sul merito e la disciplina della chiusura agevolata del contenzioso tributario resta in vigore.

Domande e risposte

Che cos’e la definizione agevolata delle liti fiscali?

E la possibilita di chiudere le cause tributarie pendenti pagando somme ridotte, in misura variabile a seconda dello stato e del grado del giudizio, per ridurre il contenzioso.

La Corte ha bocciato questo strumento?

No. Avendo dichiarato inammissibili le questioni, la Corte non ha valutato la legittimità della norma, che resta applicabile.

Cosa significa che la questione era sollevata da una Commissione tributaria?

Le Commissioni tributarie (oggi Corti di giustizia tributaria) sono i giudici delle controversie fiscali. Anche loro, come ogni giudice, possono sollevare davanti alla Corte un dubbio di costituzionalita sulla norma che devono applicare.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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