Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 104 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma che imponeva agli avvocati non iscritti alla Cassa forense l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, senza tenere conto della loro posizione.

Di cosa si tratta

Alcuni avvocati che non raggiungono le soglie minime di reddito o di volume d’affari non sono iscritti alla Cassa di previdenza forense. Una norma interpretativa del 2011 prevedeva che costoro fossero comunque tenuti a iscriversi alla Gestione separata INPS. Un giudice del lavoro di Catania ha sollevato la questione di costituzionalita, ritenendo irragionevole e lesivo dei principi previdenziali imporre a questi professionisti una contribuzione alla Gestione separata che si sommava o si sovrapponeva ai contributi gia versati al sistema forense (il cosiddetto contributo integrativo). In gioco vi era la coerenza del sistema previdenziale dei liberi professionisti e il rispetto del principio per cui a una contribuzione deve corrispondere una corretta copertura, senza duplicazioni irragionevoli.

La questione di legittimita costituzionale

Era impugnato l’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge n. 111 del 2011). Il Tribunale di Catania lamentava il contrasto con gli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione (ragionevolezza, tutela del lavoro e previdenza), oltre all’art. 117.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui non prevedeva che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense, per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d’affari, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, fossero esentati o trattati in modo coerente con la loro effettiva posizione previdenziale.

Il principio

Il sistema previdenziale dei liberi professionisti deve essere coerente: non e ragionevole imporre agli avvocati che gia partecipano al sistema forense un’iscrizione alla Gestione separata che ne ignori la posizione effettiva.

Domande e risposte

Chi e interessato da questa sentenza?

Gli avvocati che non sono iscritti alla Cassa forense perche non raggiungono le soglie minime di reddito o di volume d’affari, ai quali era imposta l’iscrizione alla Gestione separata INPS.

Perche la norma era irragionevole?

Perche trattava questi professionisti come privi di copertura forense, imponendo loro un obbligo contributivo aggiuntivo che non teneva conto del legame gia esistente con il sistema previdenziale di categoria.

Cosa cambia dopo la pronuncia?

La norma e illegittima nella parte indicata: la posizione di questi avvocati non puo piu essere trattata in modo difforme dalla loro effettiva situazione previdenziale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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