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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 168 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Basilicata che diluivano nel tempo il ripiano del disavanzo di amministrazione, in violazione dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici riservati allo Stato.

Di cosa si tratta

Le Regioni devono gestire i propri bilanci secondo regole comuni di «armonizzazione» fissate dallo Stato, che garantiscono trasparenza e confrontabilità dei conti pubblici. Una di queste regole riguarda il ripiano del disavanzo di amministrazione: quando una Regione chiude in passivo, deve recuperare il disavanzo secondo modalità e tempi prestabiliti, per non scaricare il debito sulle generazioni future. La Basilicata, con la legge di bilancio 2021 e il successivo assestamento, aveva distribuito il recupero del disavanzo lungo più esercizi, in modo non conforme alle regole statali. Il Governo ha impugnato quelle disposizioni. Il tema riguarda la sana gestione finanziaria e l’equità tra generazioni: rinviare il ripiano del disavanzo significa, in sostanza, far pagare ad anni futuri scelte di spesa del presente.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1, comma 3, e 4, della legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, n. 20, con i relativi allegati, e l’art. 6 della legge reg. n. 55 del 2021, in materia di ripiano del disavanzo di amministrazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato l’armonizzazione dei bilanci pubblici.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali nella parte in cui ripianavano il disavanzo di amministrazione, riveniente da esercizi precedenti, in modo difforme dalle regole statali di armonizzazione, diluendolo impropriamente lungo più esercizi.

Il principio

Le Regioni devono ripianare il disavanzo di amministrazione secondo le regole statali di armonizzazione dei bilanci (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.): non possono diluirne autonomamente il recupero, perché ciò compromette la trasparenza dei conti e l’equità tra le generazioni.

Domande e risposte

Che cos’è il «disavanzo di amministrazione»?

È il risultato negativo della gestione finanziaria: in sostanza, le risorse impegnate superano quelle disponibili. La legge impone di recuperarlo («ripianarlo») secondo tempi e modalità precise, per riportare i conti in equilibrio.

Perché la Regione non può decidere da sola come ripianarlo?

Perché le regole sul ripiano fanno parte dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, riservata allo Stato per garantire conti omogenei e confrontabili. Diluire il recupero in modo difforme dalle regole statali viola questa competenza.

Qual è il rischio di rinviare il ripiano?

Spostare il recupero del disavanzo sugli anni futuri significa far gravare su esercizi e amministratori successivi le scelte di spesa del presente, in contrasto con i principi di sana gestione finanziaria e di equità tra le generazioni.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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