Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 168 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Basilicata che diluivano nel tempo il ripiano del disavanzo di amministrazione, in violazione dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici riservati allo Stato.
Di cosa si tratta
Le Regioni devono gestire i propri bilanci secondo regole comuni di «armonizzazione» fissate dallo Stato, che garantiscono trasparenza e confrontabilità dei conti pubblici. Una di queste regole riguarda il ripiano del disavanzo di amministrazione: quando una Regione chiude in passivo, deve recuperare il disavanzo secondo modalità e tempi prestabiliti, per non scaricare il debito sulle generazioni future. La Basilicata, con la legge di bilancio 2021 e il successivo assestamento, aveva distribuito il recupero del disavanzo lungo più esercizi, in modo non conforme alle regole statali. Il Governo ha impugnato quelle disposizioni. Il tema riguarda la sana gestione finanziaria e l’equità tra generazioni: rinviare il ripiano del disavanzo significa, in sostanza, far pagare ad anni futuri scelte di spesa del presente.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 1, comma 3, e 4, della legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, n. 20, con i relativi allegati, e l’art. 6 della legge reg. n. 55 del 2021, in materia di ripiano del disavanzo di amministrazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato l’armonizzazione dei bilanci pubblici.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali nella parte in cui ripianavano il disavanzo di amministrazione, riveniente da esercizi precedenti, in modo difforme dalle regole statali di armonizzazione, diluendolo impropriamente lungo più esercizi.
Il principio
Le Regioni devono ripianare il disavanzo di amministrazione secondo le regole statali di armonizzazione dei bilanci (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.): non possono diluirne autonomamente il recupero, perché ciò compromette la trasparenza dei conti e l’equità tra le generazioni.
Domande e risposte
Che cos’è il «disavanzo di amministrazione»?
È il risultato negativo della gestione finanziaria: in sostanza, le risorse impegnate superano quelle disponibili. La legge impone di recuperarlo («ripianarlo») secondo tempi e modalità precise, per riportare i conti in equilibrio.
Perché la Regione non può decidere da sola come ripianarlo?
Perché le regole sul ripiano fanno parte dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, riservata allo Stato per garantire conti omogenei e confrontabili. Diluire il recupero in modo difforme dalle regole statali viola questa competenza.
Qual è il rischio di rinviare il ripiano?
Spostare il recupero del disavanzo sugli anni futuri significa far gravare su esercizi e amministratori successivi le scelte di spesa del presente, in contrasto con i principi di sana gestione finanziaria e di equità tra le generazioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — La lettera e) del secondo comma riserva allo Stato l’armonizzazione dei bilanci pubblici, parametro violato dalle norme regionali.
- Art. 81 della Costituzione — Principio dell’equilibrio di bilancio, sullo sfondo della disciplina del ripiano del disavanzo.
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni, che opera nel rispetto delle regole statali di armonizzazione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.