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Con l’ordinanza n. 206/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla disciplina dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato sollevate dai Tribunali di Pordenone e Milano.

Di cosa si tratta

Quando una persona non abbiente e ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato che la difende viene retribuito dallo Stato secondo le regole del testo unico spese di giustizia, che prevede criteri e riduzioni nella liquidazione dei compensi. I Tribunali di Pordenone e Milano hanno dubitato della legittimita di alcune di queste regole, ritenendole potenzialmente lesive del diritto di difesa dei non abbienti, dell’uguaglianza e della giusta retribuzione del professionista. La Corte ha dovuto valutare in via preliminare se le questioni fossero ammissibili.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 36 della Costituzione. I Tribunali di Pordenone e Milano lamentavano profili relativi alla disciplina dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilita delle questioni di legittimita costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. La pronuncia non entra nel merito della disciplina dei compensi.

Il principio

La definizione dei criteri di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato e rimessa al legislatore; le questioni che non superano il vaglio di ammissibilita non consentono alla Corte un esame nel merito.

Domande e risposte

Chi paga l’avvocato nel patrocinio a spese dello Stato?

Lo Stato, secondo i criteri di liquidazione del testo unico spese di giustizia, quando la persona difesa e ammessa al beneficio perche priva di redditi sufficienti.

La Corte ha modificato i compensi?

No. Le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili: la disciplina dei compensi resta quella prevista dalle norme impugnate.

Quali diritti erano in gioco secondo i giudici?

Il diritto di difesa dei non abbienti, l’uguaglianza e la giusta retribuzione del professionista, parametri invocati dai Tribunali rimettenti.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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