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Con l’ordinanza n. 215/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sul compenso dei giudici di pace prevista dalla legge istitutiva del 1991.

Di cosa si tratta

I giudici di pace sono magistrati onorari che svolgono funzioni giurisdizionali in cause di minore valore, percependo un compenso definito dalla legge istitutiva del 1991. Da tempo si discute dell’adeguatezza del loro trattamento economico rispetto alla quantita e qualita del lavoro svolto. Il Giudice onorario di pace di Catanzaro, in una controversia con il Ministero della giustizia, ha sollevato la questione di legittimita costituzionale, invocando il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente e il buon andamento dell’amministrazione. La Corte ha dovuto verificare in via preliminare se la questione fosse ammissibile.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 11, comma 4-ter, della legge n. 374 del 1991 (Istituzione del giudice di pace), in riferimento agli artt. 36 e 97, secondo comma, della Costituzione. Il giudice onorario di pace di Catanzaro lamentava l’inadeguatezza del compenso rispetto al lavoro svolto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita della questione di legittimita costituzionale dell’art. 11, comma 4-ter, della legge n. 374 del 1991. La pronuncia non entra nel merito del trattamento economico dei giudici di pace.

Il principio

La definizione del compenso dei giudici di pace coinvolge valutazioni complesse riservate al legislatore; quando la questione non e correttamente prospettata, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilita senza decidere nel merito.

Domande e risposte

Chi sono i giudici di pace?

Sono magistrati onorari che decidono controversie civili e penali di minore entita, percependo un compenso stabilito dalla legge anziche uno stipendio da magistrato di ruolo.

La Corte ha aumentato il loro compenso?

No. La questione e stata dichiarata manifestamente inammissibile: la Corte non e intervenuta sul trattamento economico, la cui definizione resta al legislatore.

Su quali principi si fondava la questione?

Sull’art. 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente) e sull’art. 97 (buon andamento dell’amministrazione), invocati dal giudice rimettente.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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