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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 16/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su una norma dell’obbligo vaccinale anti COVID-19, relativa agli effetti della sospensione sul rapporto di lavoro dei sanitari.

Di cosa si tratta

Durante l’emergenza pandemica, il decreto-legge n. 44 del 2021 ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, prevedendo che l’inadempimento comportasse la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie e, di riflesso, dal rapporto di lavoro. L’art. 4, comma 4, riguardava in particolare gli effetti economici e retributivi di questa sospensione. Il TAR per la Lombardia, in una controversia relativa a un professionista sospeso, ha dubitato della legittimità della disciplina, invocando un’ampia gamma di parametri costituzionali: dai princìpi fondamentali alla tutela del lavoro e della retribuzione. La Corte, però, non ha esaminato il merito di questa specifica questione: ha riscontrato profili di inammissibilità legati al modo in cui era stata sollevata. La pronuncia si inserisce in un gruppo di decisioni del 2023 con cui la Corte ha affrontato la legittimità dell’obbligo vaccinale per i sanitari.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione (tra cui tutela del lavoro e della retribuzione).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non è entrata nel merito dei profili sugli effetti economici della sospensione dei sanitari non vaccinati, per vizi nella prospettazione: la norma resta in vigore. La legittimità di fondo dell’obbligo vaccinale è stata invece affrontata in altre pronunce dello stesso periodo.

Il principio

Le censure sugli effetti economici della sospensione dei sanitari inadempienti all’obbligo vaccinale non sono state esaminate nel merito: la Corte le ha dichiarate inammissibili per difetti nel modo in cui erano state sollevate.

Domande e risposte

La Corte ha bocciato l’obbligo vaccinale per i sanitari?

No. In questa sentenza ha dichiarato inammissibili le questioni sugli effetti economici della sospensione; la legittimità dell’obbligo è stata confermata in altre pronunce coeve, come la n. 15 del 2023.

Cosa prevedeva la norma per i sanitari non vaccinati?

La sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie e dal rapporto di lavoro, con i relativi effetti economici, in caso di inadempimento all’obbligo vaccinale.

Perché inammissibili e non infondate?

Perché la Corte ha rilevato vizi nel modo in cui il giudice aveva impostato la questione, che le hanno impedito di decidere nel merito.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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