Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 18/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della riforma del codice antimafia, nella parte in cui faceva decorrere un termine di decadenza prima della sua stessa entrata in vigore.
Di cosa si tratta
La legge n. 161 del 2017 ha modificato il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L’art. 37 introduceva un termine di decadenza collegato a disposizioni della legge di stabilità 2013. Il problema sollevato riguardava la decorrenza di questo termine: la norma, così come formulata, poteva far decorrere il termine di decadenza prima ancora della propria entrata in vigore, con la conseguenza paradossale che il diritto poteva risultare già scaduto nel momento in cui la nuova disciplina entrava in vigore. Una simile soluzione contrasta con i princìpi di ragionevolezza e di tutela giurisdizionale: non si può pretendere che qualcuno rispetti un termine prima di poterlo conoscere. Il tema tocca i diritti dei terzi coinvolti nei procedimenti di confisca antimafia, ad esempio i creditori che vantano pretese sui beni sequestrati e confiscati.
La questione di legittimità costituzionale
La questione, sollevata in via incidentale, riguardava l’art. 37, primo periodo, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione (ragionevolezza e diritto di agire in giudizio), nella parte relativa alla decorrenza del termine di decadenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, primo periodo, della legge n. 161 del 2017, nella parte in cui non escludeva che il termine di decadenza previsto dalla legge di stabilità 2013 potesse decorrere prima dell’entrata in vigore dello stesso art. 37. Il termine non può quindi iniziare a decorrere prima che la norma che lo prevede sia entrata in vigore.
Il principio
Un termine di decadenza non può decorrere prima dell’entrata in vigore della norma che lo introduce: una simile previsione, che rischia di far scadere il diritto prima che sia esercitabile, è irragionevole e lesiva del diritto di agire in giudizio.
Domande e risposte
Cos’è un termine di decadenza?
È il periodo entro cui un diritto deve essere esercitato, pena la sua perdita: scaduto il termine, non è più possibile far valere la pretesa.
Perché era irragionevole far decorrere il termine prima dell’entrata in vigore?
Perché si chiedeva di rispettare un termine senza che la norma che lo prevedeva fosse ancora in vigore: il diritto poteva risultare già perduto al momento dell’entrata in vigore della legge.
Chi tutela questa pronuncia?
I terzi coinvolti nei procedimenti di confisca antimafia, come i creditori che vantano diritti sui beni sequestrati, che avrebbero potuto vedersi opporre un termine già scaduto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza nella disciplina della decorrenza del termine
- Art. 24 della Costituzione – diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.