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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 18/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della riforma del codice antimafia, nella parte in cui faceva decorrere un termine di decadenza prima della sua stessa entrata in vigore.

Di cosa si tratta

La legge n. 161 del 2017 ha modificato il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L’art. 37 introduceva un termine di decadenza collegato a disposizioni della legge di stabilità 2013. Il problema sollevato riguardava la decorrenza di questo termine: la norma, così come formulata, poteva far decorrere il termine di decadenza prima ancora della propria entrata in vigore, con la conseguenza paradossale che il diritto poteva risultare già scaduto nel momento in cui la nuova disciplina entrava in vigore. Una simile soluzione contrasta con i princìpi di ragionevolezza e di tutela giurisdizionale: non si può pretendere che qualcuno rispetti un termine prima di poterlo conoscere. Il tema tocca i diritti dei terzi coinvolti nei procedimenti di confisca antimafia, ad esempio i creditori che vantano pretese sui beni sequestrati e confiscati.

La questione di legittimità costituzionale

La questione, sollevata in via incidentale, riguardava l’art. 37, primo periodo, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione (ragionevolezza e diritto di agire in giudizio), nella parte relativa alla decorrenza del termine di decadenza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, primo periodo, della legge n. 161 del 2017, nella parte in cui non escludeva che il termine di decadenza previsto dalla legge di stabilità 2013 potesse decorrere prima dell’entrata in vigore dello stesso art. 37. Il termine non può quindi iniziare a decorrere prima che la norma che lo prevede sia entrata in vigore.

Il principio

Un termine di decadenza non può decorrere prima dell’entrata in vigore della norma che lo introduce: una simile previsione, che rischia di far scadere il diritto prima che sia esercitabile, è irragionevole e lesiva del diritto di agire in giudizio.

Domande e risposte

Cos’è un termine di decadenza?

È il periodo entro cui un diritto deve essere esercitato, pena la sua perdita: scaduto il termine, non è più possibile far valere la pretesa.

Perché era irragionevole far decorrere il termine prima dell’entrata in vigore?

Perché si chiedeva di rispettare un termine senza che la norma che lo prevedeva fosse ancora in vigore: il diritto poteva risultare già perduto al momento dell’entrata in vigore della legge.

Chi tutela questa pronuncia?

I terzi coinvolti nei procedimenti di confisca antimafia, come i creditori che vantano diritti sui beni sequestrati, che avrebbero potuto vedersi opporre un termine già scaduto.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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