Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 228/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che paralizzava fino al 31 dicembre 2025 le azioni esecutive e i pignoramenti dei creditori nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria.
Di cosa si tratta
I creditori di un ente pubblico che vantano un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza di condanna al pagamento) possono agire per ottenere il pagamento anche attraverso il pignoramento. Per fronteggiare la grave situazione finanziaria della sanita calabrese, una norma statale del 2021 aveva sospeso fino al 31 dicembre 2025 le azioni esecutive e reso inefficaci i pignoramenti nei confronti delle Aziende sanitarie della Calabria. I Tribunali di Crotone e Cosenza, come giudici dell’esecuzione, e il TAR Calabria, come giudice dell’ottemperanza, si trovavano cosi a non poter dare seguito alle pretese di creditori muniti di titoli giudiziali. Hanno percio sollevato la questione: un blocco cosi lungo e generalizzato rischia di svuotare il diritto del creditore di vedere attuata una decisione del giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito nella legge n. 215 del 2021, che disponeva la paralisi delle azioni esecutive e l’inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti sanitari della Calabria fino al 31 dicembre 2025. I giudici rimettenti lamentavano la lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, anche nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito. Ha inoltre dichiarato inammissibile la costituzione di una societa intervenuta in uno dei giudizi.
Il principio
Un blocco generalizzato e prolungato delle azioni esecutive e dei pignoramenti contro gli enti pubblici sacrifica in modo eccessivo il diritto del creditore ad attuare in concreto un titolo giudiziale: la tutela degli equilibri finanziari non puo spingersi fino a vanificare la tutela giurisdizionale.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma colpita?
Sospendeva fino al 31 dicembre 2025 le azioni esecutive e rendeva inefficaci i pignoramenti nei confronti delle Aziende sanitarie della Calabria, anche per i creditori muniti di sentenze di condanna.
Perche e stata dichiarata illegittima?
Perche un blocco cosi ampio e prolungato comprime in modo eccessivo il diritto del creditore di ottenere l’attuazione di un titolo giudiziale, lesivo della tutela giurisdizionale.
I creditori delle ASL calabresi possono ora agire?
Venuta meno la norma che li bloccava, riprende efficacia la possibilita di azioni esecutive secondo le regole ordinarie; restano ferme eventuali altre discipline applicabili.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire e difendersi in giudizio, inclusa l’attuazione del titolo esecutivo
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo ed effettivita della tutela giurisdizionale
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.