Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 206 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della legge di stabilità del Veneto che interveniva sul riversamento dei proventi dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF derivanti dai controlli fiscali.
Di cosa si tratta
L’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF sono tributi il cui gettito è in parte destinato alle Regioni, ma la cui disciplina di fondo rientra nel sistema tributario dello Stato, materia di competenza legislativa esclusiva statale. Esistono regole specifiche su come vengono riversati alle Regioni i proventi derivanti dall’attività di controllo fiscale. La legge di stabilità regionale 2023 del Veneto era intervenuta su questo meccanismo di riversamento diretto. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma davanti alla Corte, sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario, nel quale rientrano sia le imposte in questione sia la destinazione del relativo gettito, con possibili riflessi anche sull’equilibrio dei bilanci. La questione riguarda il confine tra l’autonomia finanziaria delle Regioni e la riserva allo Stato della disciplina dei tributi statali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 10 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2022 (legge di stabilità regionale 2023), promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva sul sistema tributario statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022. La norma regionale, intervenendo sul riversamento dei proventi dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF derivanti dai controlli fiscali, ha invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario.
Il principio
La disciplina dei tributi statali, comprese le modalità di destinazione e riversamento del relativo gettito, è riservata alla competenza esclusiva dello Stato: la Regione non può modificarla con propria legge, neppure quando una quota del gettito le è destinata.
Domande e risposte
Le Regioni non hanno alcun potere su IRAP e addizionale IRPEF?
Una parte del gettito è destinata alle Regioni, ma la disciplina di questi tributi, comprese le regole di riversamento, appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.
Perché si parla di sistema tributario dello Stato?
Perché l’art. 117 della Costituzione riserva allo Stato la materia del sistema tributario statale, nella quale rientrano le imposte in questione e la destinazione del loro gettito.
Cosa comporta la decisione per il Veneto?
La norma regionale è caduta: il riversamento dei proventi continua a essere disciplinato dalle regole statali, non modificabili con legge regionale.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione – equilibrio di bilancio, richiamato nel ricorso.
- Art. 117 della Costituzione – competenza esclusiva dello Stato sul sistema tributario statale.
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Vedi anche
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