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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 209 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le questioni sulla procedura di emersione dei rapporti di lavoro introdotta durante l’emergenza COVID-19.

Di cosa si tratta

Durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, il decreto “Rilancio” del 2020 ha previsto una procedura di emersione che consentiva la regolarizzazione di rapporti di lavoro, anche con cittadini stranieri, in particolari settori. La normativa fissava requisiti sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro, tra cui un’adeguata capacità reddituale del datore. Nel caso esaminato, un cittadino straniero aveva impugnato il rigetto della domanda di emersione presentata in suo favore, motivato dalla mancanza di idonea capacità reddituale del datore di lavoro, una società cooperativa, con conseguente diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il TAR Umbria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, dubitando della ragionevolezza di alcuni requisiti e del rispetto dei criteri della legge delega, oltre che di alcuni profili relativi alla tutela del lavoro e al sindacato sugli atti amministrativi. La questione tocca l’equilibrio tra l’esigenza di regolarizzare il lavoro irregolare e i presupposti richiesti per accedere alla procedura.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 103, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), convertito nella legge n. 77 del 2020, sollevato dal TAR Umbria in riferimento agli artt. 3, 10, 35, 76, 97 e 113 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sui commi 5 e 6 sollevata in riferimento agli artt. 10 e 76 della Costituzione, e non fondate le altre questioni: quelle sul comma 4 in riferimento agli artt. 3 e 35, e quelle sui commi 5 e 6 in riferimento agli artt. 97 e 113. La disciplina dell’emersione è stata ritenuta, nei termini esaminati, compatibile con la Costituzione.

Il principio

La disciplina della procedura straordinaria di emersione dei rapporti di lavoro adottata nell’emergenza COVID-19, con i requisiti previsti anche a carico del datore di lavoro, rientra nella discrezionalità del legislatore e non contrasta, nei termini esaminati, con i principi di ragionevolezza, tutela del lavoro e buon andamento.

Domande e risposte

Cosa era la procedura di emersione del 2020?

Una procedura straordinaria, legata all’emergenza COVID-19, per regolarizzare rapporti di lavoro, anche di cittadini stranieri, in determinati settori.

Perché la domanda poteva essere respinta?

Tra i requisiti vi era l’adeguata capacità reddituale del datore di lavoro: la sua mancanza poteva comportare il rigetto della domanda, come avvenuto nel caso esaminato.

La Corte ha confermato la disciplina?

Sì, nei termini esaminati: ha respinto le censure, ritenendo i requisiti previsti compatibili con la Costituzione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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