Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 151/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi di alcuni parlamentari che lamentavano la lesione delle loro prerogative nella conversione di un decreto-legge approvato con la questione di fiducia.
Di cosa si tratta
Un gruppo di parlamentari aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando il modo in cui era stato convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, sugli investimenti e la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti. Il nodo riguardava un tema ricorrente nella vita parlamentare: l’uso della questione di fiducia e di emendamenti molto ampi nell’iter di conversione dei decreti-legge, che secondo i ricorrenti comprimerebbe il ruolo del singolo deputato o senatore, riducendone la possibilita di discutere, emendare e votare. In gioco c’era la possibilita per i parlamentari di portare davanti alla Corte, tramite il conflitto tra poteri, la difesa delle proprie prerogative individuali contro le modalita con cui il Governo conduce in porto i propri provvedimenti d’urgenza. La Corte doveva stabilire, prima del merito, se ricorsi di questo tipo potessero essere ammessi.
La questione di legittimità costituzionale
I ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato erano stati promossi dal senatore Gregorio De Falco e dai deputati Arianna Spessotto, Michele Sodano, Raphael Raduzzi, Alvise Maniero e Stefano Fassina, nei confronti del Governo, in relazione alla conversione del decreto-legge n. 121 del 2021. I ricorrenti invocavano, tra gli altri, gli artt. 3, 67, 68, 71, 72, 77 e 94 della Costituzione, sulle prerogative del parlamentare e sul procedimento legislativo.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Si tratta di una pronuncia in rito: la Corte non e entrata nel merito delle censure, ritenendo che i ricorsi non superassero il vaglio di ammissibilita richiesto per questo tipo di conflitto.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da singoli parlamentari incontra requisiti di ammissibilita stringenti: non ogni doglianza sul procedimento legislativo o sull’uso della questione di fiducia puo essere portata davanti alla Corte attraverso questo strumento.
Domande e risposte
Che differenza c’e tra inammissibilita e infondatezza?
L’inammissibilita e una decisione di rito: la Corte non valuta se le ragioni dei ricorrenti siano giuste o sbagliate, ma rileva che mancano le condizioni per esaminarle nel merito. L’infondatezza, invece, presuppone l’esame del merito.
Un parlamentare puo difendere le sue prerogative davanti alla Corte?
In linea di principio il singolo parlamentare puo sollevare un conflitto di attribuzione, ma deve rispettare requisiti rigorosi. In questo caso la Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili.
Il decreto-legge n. 121 del 2021 resta in vigore?
Si. La pronuncia non ha annullato il decreto ne la sua legge di conversione: la Corte si e limitata a non esaminare il conflitto sollevato dai parlamentari.
Norme collegate
- Art. 67 della Costituzione – divieto di mandato imperativo e ruolo del parlamentare.
- Art. 72 della Costituzione – procedimento di formazione delle leggi.
- Art. 77 della Costituzione – decretazione d’urgenza e conversione in legge.
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Vedi anche
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