Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 216/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge friulana di misure finanziarie intersettoriali del 2021.
Di cosa si tratta
Le Regioni adottano periodicamente leggi che accorpano interventi finanziari in piu settori (le cosiddette leggi di misure finanziarie intersettoriali). La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con una legge del novembre 2021, aveva introdotto una serie di previsioni in vari ambiti. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale alcune di queste disposizioni, ritenendole in contrasto con i limiti costituzionali alla competenza regionale. Il giudizio in via principale e quello in cui lo Stato e le Regioni si contestano reciprocamente le leggi per ragioni di riparto di competenze: la Corte verifica se la Regione, anche se a statuto speciale, sia rimasta nei confini che le spettano.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 4, commi 17 e 18, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021 (Misure finanziarie intersettoriali), su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Governo lamentava il superamento dei limiti della competenza regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 4, comma 17, e dell’art. 4, comma 18, lettere a), d) e f), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021.
Il principio
Anche le Regioni a statuto speciale, nell’adottare leggi di misure finanziarie intersettoriali, devono rimanere entro i limiti costituzionali delle proprie competenze: le disposizioni che li oltrepassano sono illegittime.
Domande e risposte
Cosa sono le “misure finanziarie intersettoriali”?
Sono leggi regionali che raccolgono interventi di spesa e disciplina in piu settori. La Corte ha colpito alcune disposizioni della legge friulana del 2021.
Il Friuli-Venezia Giulia ha un’autonomia speciale: incide?
L’autonomia speciale amplia alcune competenze, ma non esonera la Regione dal rispetto dei limiti costituzionali, che in questo caso erano stati superati.
Chi ha promosso il giudizio?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale, lo strumento con cui lo Stato impugna direttamente le leggi regionali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, ambito del giudizio in via principale
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.