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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 22/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una norma lombarda di governo del territorio, sollevata in relazione alla tutela del paesaggio.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, sul governo del territorio, contiene all’art. 83 disposizioni che il TAR per la Lombardia, in una controversia tra un’impresa e un Comune, ha ritenuto possibili in contrasto con la tutela del paesaggio. La Costituzione affida allo Stato, all’art. 117, secondo comma, lettera s), la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, di cui il paesaggio fa parte. Le Regioni possono disciplinare il governo del territorio, ma non possono abbassare il livello di tutela paesaggistica fissato dallo Stato attraverso il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il giudice ha quindi dubitato che la norma lombarda rispettasse questo limite. La Corte, tuttavia, non ha potuto esaminare la questione nel merito, riscontrandone l’inammissibilità per il modo in cui era stata prospettata.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 della legge reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 146 e 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non è entrata nel merito del rapporto tra governo del territorio e tutela del paesaggio, a causa di vizi nella prospettazione della questione: la norma regionale resta in vigore.

Il principio

La tutela del paesaggio rientra nella competenza esclusiva statale: le Regioni non possono comprimerla nel disciplinare il governo del territorio. La questione, però, è stata dichiarata inammissibile per difetti nel modo in cui è stata sollevata.

Domande e risposte

Perché la tutela del paesaggio spetta allo Stato?

Perché l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. assegna allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, di cui il paesaggio è parte.

La norma lombarda è stata annullata?

No. La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non si è pronunciata nel merito e la disposizione resta efficace.

Le Regioni possono disciplinare il territorio?

Sì, il governo del territorio è materia di competenza concorrente; ma non possono ridurre il livello di tutela paesaggistica fissato dallo Stato.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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