Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 22/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una norma lombarda di governo del territorio, sollevata in relazione alla tutela del paesaggio.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, sul governo del territorio, contiene all’art. 83 disposizioni che il TAR per la Lombardia, in una controversia tra un’impresa e un Comune, ha ritenuto possibili in contrasto con la tutela del paesaggio. La Costituzione affida allo Stato, all’art. 117, secondo comma, lettera s), la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, di cui il paesaggio fa parte. Le Regioni possono disciplinare il governo del territorio, ma non possono abbassare il livello di tutela paesaggistica fissato dallo Stato attraverso il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il giudice ha quindi dubitato che la norma lombarda rispettasse questo limite. La Corte, tuttavia, non ha potuto esaminare la questione nel merito, riscontrandone l’inammissibilità per il modo in cui era stata prospettata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 della legge reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 146 e 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non è entrata nel merito del rapporto tra governo del territorio e tutela del paesaggio, a causa di vizi nella prospettazione della questione: la norma regionale resta in vigore.
Il principio
La tutela del paesaggio rientra nella competenza esclusiva statale: le Regioni non possono comprimerla nel disciplinare il governo del territorio. La questione, però, è stata dichiarata inammissibile per difetti nel modo in cui è stata sollevata.
Domande e risposte
Perché la tutela del paesaggio spetta allo Stato?
Perché l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. assegna allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, di cui il paesaggio è parte.
La norma lombarda è stata annullata?
No. La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non si è pronunciata nel merito e la disposizione resta efficace.
Le Regioni possono disciplinare il territorio?
Sì, il governo del territorio è materia di competenza concorrente; ma non possono ridurre il livello di tutela paesaggistica fissato dallo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – competenza esclusiva statale sulla tutela del paesaggio e dell’ambiente
- Art. 9 della Costituzione – tutela del paesaggio come principio fondamentale
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.