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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 64/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge della Regione Siciliana che istituiva la giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669, salvando però le norme prive di nuovi oneri per il bilancio.

Di cosa si tratta

Le Regioni possono istituire giornate celebrative legate alla storia e all’identità del territorio. Anche queste iniziative, però, se comportano spese devono indicarne la copertura finanziaria, secondo le regole costituzionali sull’equilibrio di bilancio. La legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8 istituiva la giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669; alcune sue disposizioni, integrate da una norma della legge di stabilità regionale (legge reg. n. 13 del 2022), prevedevano attività e impegni che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, generavano oneri privi di copertura. La Corte ha distinto, all’interno della stessa legge, tra le norme meramente celebrative e simboliche, che non comportano spese, e quelle che invece introducevano oneri finanziari senza indicarne le risorse. Il caso illustra come il vincolo della copertura della spesa si applichi anche alle iniziative di valore culturale e identitario, quando queste si traducono in costi a carico del bilancio regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge reg. Siciliana n. 8 del 2022 e l’art. 12, comma 58, della legge reg. n. 13 del 2022 (che vi aveva inserito una disposizione), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, per difetto di copertura degli oneri introdotti.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 4-bis della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, il secondo introdotto dall’art. 12, comma 58, della legge reg. n. 13 del 2022, per i profili di copertura della spesa. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 1, 2, 3 e 5 della stessa legge, promosse in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., trattandosi di disposizioni prive di nuovi oneri.

Il principio

Anche le leggi regionali di valore celebrativo e identitario devono rispettare l’obbligo di copertura finanziaria quando introducono spese: le norme onerose prive di indicazione delle risorse sono illegittime, mentre quelle puramente simboliche, senza nuovi oneri, restano valide.

Domande e risposte

Una Regione può istituire una giornata della memoria?

Sì. Istituire giornate celebrative legate alla storia del territorio rientra nelle possibilità del legislatore regionale; il problema sorge solo se l’iniziativa comporta spese non coperte.

Perché alcune norme sono cadute e altre no?

Sono cadute le disposizioni che introducevano oneri finanziari senza copertura; sono rimaste valide quelle meramente celebrative, che non comportano nuove spese per il bilancio.

Cosa impone l’art. 81 della Costituzione?

Impone che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi i mezzi per farvi fronte, a garanzia dell’equilibrio del bilancio pubblico.

La giornata della memoria dell’Etna resta in vigore?

La parte celebrativa, priva di oneri, resta valida; cadono soltanto le disposizioni che prevedevano spese senza copertura finanziaria.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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