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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 215 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma, inserita in sede di conversione di un decreto-legge anti COVID, che riorganizzava le Camere di commercio siciliane, per difetto di omogeneità con il provvedimento d’urgenza.

Di cosa si tratta

I decreti-legge sono provvedimenti d’urgenza che devono avere un contenuto omogeneo, coerente con i presupposti di necessità e urgenza che ne giustificano l’adozione. In sede di conversione in legge, il Parlamento non può inserire norme del tutto estranee all’oggetto originario: farlo significa aggirare i limiti costituzionali del decreto-legge. Nel caso esaminato, in sede di conversione di un decreto-legge contenente misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per imprese, lavoro, giovani e salute, era stata inserita una disposizione che istituiva due nuove Camere di commercio in Sicilia e disciplinava una fase transitoria con la nomina di commissari. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha rilevato che questa norma sull’assetto delle Camere di commercio era priva di collegamento con l’oggetto e le finalità del decreto anti COVID, e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 54-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19), convertito nella legge n. 106 del 2021, sollevato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 77 e 97 della Costituzione, per difetto di omogeneità della norma inserita in conversione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54-ter, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito. La disposizione sulla riorganizzazione delle Camere di commercio siciliane, estranea all’oggetto e alle finalità del decreto anti COVID, è stata ritenuta in contrasto con i limiti costituzionali del decreto-legge e del relativo procedimento di conversione.

Il principio

In sede di conversione di un decreto-legge non possono essere inserite norme prive di omogeneità rispetto all’oggetto e alle finalità del provvedimento d’urgenza: l’innesto di disposizioni eterogenee viola l’art. 77 della Costituzione e il corretto uso della decretazione d’urgenza.

Domande e risposte

Perché un decreto-legge deve essere omogeneo?

Perché è un atto d’urgenza adottato dal Governo: il suo contenuto deve essere coerente con i motivi di necessità e urgenza, e la conversione non può trasformarlo in un contenitore di norme estranee.

Cosa significa “norma eterogenea” inserita in conversione?

È una disposizione, aggiunta dal Parlamento in sede di conversione, che non ha alcun collegamento con la materia e le finalità del decreto originario.

Cosa succede alle Camere di commercio siciliane?

La norma che ne disponeva la riorganizzazione è caduta: un eventuale riassetto dovrà avvenire con uno strumento normativo idoneo e coerente.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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