Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 219/2022 la Corte costituzionale ha salvato la regola che, in caso di dissesto di un Comune, blocca le azioni esecutive dei creditori sui beni e sulle entrate dell’ente per i debiti pregressi.
Di cosa si tratta
Quando un Comune dichiara il dissesto finanziario si apre una procedura ordinata di liquidazione, affidata a un organo straordinario, che ha il compito di rilevare i debiti pregressi e pagarli secondo regole di parita tra i creditori. Per non vanificare questo meccanismo, la legge sugli enti locali stabilisce che, dalla dichiarazione di dissesto, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni e sulle risorse dell’ente per i debiti rientranti nella massa passiva. Un creditore che si era visto bloccare l’esecuzione contro un Comune in dissesto ha contestato la regola, e il Consiglio di Stato ha sollevato la questione: il blocco potrebbe ledere il diritto di agire in giudizio, la parita di trattamento e gli equilibri tra ente e creditori.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 248, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico enti locali), in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 della Costituzione. Il Consiglio di Stato dubitava che il divieto di azioni esecutive individuali a carico del Comune in dissesto fosse compatibile con i diritti dei creditori e con i principi sull’amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 248, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000. Il blocco delle azioni esecutive individuali sui beni e sulle entrate del Comune in dissesto e funzionale alla gestione ordinata e paritaria della massa passiva e non viola i parametri invocati.
Il principio
Nel dissesto del Comune il divieto di azioni esecutive individuali dei creditori non e arbitrario: serve a garantire una liquidazione ordinata e la parita di trattamento tra i creditori, salvaguardando al tempo stesso la continuita delle funzioni essenziali dell’ente.
Domande e risposte
Un creditore di un Comune in dissesto puo pignorarne i conti?
No, per i debiti rientranti nella massa passiva del dissesto. Le azioni esecutive individuali sono bloccate e i crediti vanno fatti valere nella procedura gestita dall’organo straordinario di liquidazione.
Il creditore perde il suo credito?
No. Il credito non si estingue: viene inserito nella massa passiva e soddisfatto secondo le regole della procedura di liquidazione del dissesto, in condizioni di parita con gli altri creditori.
Perche e legittimo limitare cosi i creditori?
Perche la procedura di dissesto persegue una composizione ordinata e paritaria dei debiti e la continuita dei servizi essenziali del Comune; la Corte ha ritenuto questo bilanciamento non irragionevole.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza nel trattamento dei creditori
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione, sotteso alla gestione ordinata del dissesto
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio degli enti pubblici, evocato come parametro
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.