Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 71/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Liguria sul fondo perequativo comunale, ribadendo che la correzione del sistema spetta al legislatore e non alla Corte.
Di cosa si tratta
La perequazione è il meccanismo con cui si redistribuiscono risorse tra enti territoriali per ridurre le differenze di capacità finanziaria: i Comuni più ricchi contribuiscono a sostenere quelli con meno entrate. La Costituzione, all’art. 119, prevede a questo scopo un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale. La Regione Liguria ha impugnato alcune disposizioni della legge di bilancio statale per il 2022 (legge n. 234 del 2021), lamentando che il sistema di perequazione comunale mescolasse in modo improprio componenti diverse, in contrasto con il disegno costituzionale dell’autonomia finanziaria. La questione è tecnica ma rilevante: tocca il modo in cui lo Stato finanzia i Comuni e garantisce i livelli essenziali delle prestazioni. La Corte ha dovuto stabilire se potesse intervenire direttamente a correggere il meccanismo o se la scelta su come rimodulare la perequazione spettasse al legislatore.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Liguria ha impugnato l’art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio di previsione dello Stato per il 2022), in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione, lamentando l’incoerenza del sistema di perequazione comunale con l’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Pur riconoscendo che il sistema presenta una soluzione perequativa «ibrida» non pienamente coerente con il disegno costituzionale dell’art. 119, ha rilevato che la rimodulazione richiesta dalla Regione non era l’unica possibile: spetta al legislatore, e non alla Corte, individuare il modo per correggere il meccanismo, non potendo la Corte esercitare una supplenza dettando relazioni finanziarie alternative. Ha tuttavia rivolto al legislatore un monito a intervenire tempestivamente.
Il principio
Quando esistono più modi possibili per correggere un meccanismo finanziario, la scelta spetta al legislatore e non alla Corte costituzionale, che non può sostituirsi a esso dettando soluzioni alternative. La Corte può però segnalare l’incoerenza del sistema e sollecitare un intervento tempestivo.
Domande e risposte
Che cos’è il fondo perequativo?
È lo strumento, previsto dall’art. 119 della Costituzione, con cui si redistribuiscono risorse a favore dei territori con minore capacità fiscale per pari, per ridurre le disuguaglianze tra enti.
Perché la Corte non ha corretto il sistema?
Perché esistevano più soluzioni possibili: scegliere quale adottare è una valutazione discrezionale che spetta al legislatore. La Corte non può sostituirsi dettando essa stessa le relazioni finanziarie.
Cosa significa che la Corte ha rivolto un «monito» al legislatore?
Significa che, pur non annullando la norma, ha segnalato l’incoerenza del sistema con la Costituzione e ha invitato il Parlamento a intervenire in tempi rapidi per superarla.
Le norme sulla perequazione restano quindi in vigore?
Sì. Essendo le questioni dichiarate inammissibili, le disposizioni impugnate non sono state annullate; la loro correzione è rimessa a un futuro intervento del legislatore.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione – unità della Repubblica e riconoscimento delle autonomie locali.
- Art. 119 della Costituzione – autonomia finanziaria dei Comuni e fondo perequativo.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.