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Con la sentenza n. 82/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la clausola di «invarianza finanziaria» di una legge della Regione Abruzzo sul mototurismo, perché introduceva nuove attività senza la relazione tecnica che ne dimostrasse la copertura. Ha invece salvato la norma che rinviava la spesa effettiva alle future leggi di bilancio.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 4 ha istituito una rete di itinerari mototuristici, eventi, l’accompagnatore mototuristico e altre attività di promozione del territorio. L’art. 6 della legge conteneva due regole finanziarie: al comma 1 affermava che da quelle attività non sarebbero derivati nuovi oneri per il bilancio regionale (la cosiddetta clausola di invarianza); al comma 2 prevedeva uno stanziamento, a partire dal 2023, per gli interventi più onerosi. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intero art. 6, sostenendo che la Regione avesse promesso «spesa zero» senza dimostrarlo con la relazione tecnica richiesta dalle regole statali di contabilità, e che gli oneri futuri non fossero quantificati. La questione tocca un nodo concreto: quando una Regione vara una legge che crea nuovi compiti, deve indicare con quali soldi li finanzia, altrimenti rischia di scaricare costi non coperti sui bilanci futuri. È una garanzia dell’equilibrio dei conti pubblici prevista dall’art. 81 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). Il vizio contestato era l’assenza di una relazione tecnica e di una idonea copertura per le nuove attività introdotte dalla legge.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1: la clausola di invarianza finanziaria non era supportata da alcuna relazione tecnica capace di dimostrare che le nuove funzioni si potessero svolgere con le risorse già esistenti. Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 2: quella norma, richiamando l’art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, rinviava la spesa alle leggi di bilancio annuali, trattandosi di attività dal carattere eventuale e non obbligatorio, la cui quantificazione spetterà di volta in volta agli stanziamenti annuali.
Il principio
Una clausola che dichiara una legge regionale a costo zero non basta da sola: deve essere accompagnata dalla dimostrazione tecnica che le nuove funzioni siano realizzabili con le risorse già disponibili. È invece legittimo rinviare a future leggi di bilancio la spesa di attività solo eventuali, purché ogni loro attuazione sia preceduta da adeguata quantificazione e copertura.
Domande e risposte
Che cos’è una clausola di invarianza finanziaria?
È la frase con cui una legge afferma che dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico. Per essere valida deve poggiare su una verifica concreta, non su una semplice dichiarazione.
Perché il comma 1 cade e il comma 2 si salva?
Il comma 1 prometteva «costo zero» senza prova: è illegittimo. Il comma 2 non nascondeva la spesa, ma la rinviava alle leggi di bilancio degli anni successivi per attività solo eventuali: questo è ammesso dalla Costituzione.
La legge regionale sul mototurismo è stata cancellata?
No. È stata annullata soltanto la clausola di invarianza dell’art. 6, comma 1. Le attività di promozione restano, ma la loro effettiva realizzazione dipende dalle risorse stanziate nei bilanci annuali.
Cosa deve fare una Regione per evitare questo vizio?
Allegare alla legge una relazione tecnica che quantifichi gli effetti finanziari e indichi la copertura, come richiesto dalle norme statali di contabilità a tutela dell’equilibrio di bilancio.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione – impone l’equilibrio di bilancio e la copertura finanziaria delle leggi di spesa.
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze tra Stato e Regioni, con i principi di coordinamento della finanza pubblica come parametro.
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Vedi anche
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