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Con la sentenza n. 151 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul decreto-legge del 2022 che ha riformato la disciplina dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti (cosiddetto ergastolo ostativo).

Di cosa si tratta

Il Tribunale ordinario di Siena aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari ai detenuti che non collaborano con la giustizia (la disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo), poi convertito in legge. Il giudice dubitava, tra l’altro, della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge, della disciplina dell’entrata in vigore e del rispetto del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. Il tema è particolarmente delicato perché tocca il punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e contrasto alla criminalità organizzata, da un lato, e finalità rieducativa della pena, dall’altro. La Corte ha esaminato le censure e le ha ritenute non fondate.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, 77, secondo comma, della Costituzione, nonché al combinato disposto degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU sul principio di legalità penale). La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale di Siena.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali invocati.

Il principio

La riforma dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti, adottata con decreto-legge, non viola di per sé i requisiti di necessità e urgenza, la disciplina dell’entrata in vigore e il principio di legalità penale, se rispetta i limiti costituzionali e convenzionali.

Domande e risposte

Cos’è l’«ergastolo ostativo»?

È il regime che, per alcuni gravi reati, subordina l’accesso ai benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia; la riforma del 2022 ne ha ridisegnato i presupposti.

Cosa prevede l’art. 77 della Costituzione?

Disciplina il decreto-legge: il Governo può adottarlo solo in casi straordinari di necessità e urgenza, con conversione in legge entro sessanta giorni.

La riforma resta in vigore?

Sì. La pronuncia di non fondatezza conferma la disciplina impugnata.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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