Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 37/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 63 del decreto IRAP, sollevate dal Giudice di pace di Napoli in materia di tributi locali.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 446 del 1997, che ha istituito l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), contiene anche disposizioni sui tributi locali. L’art. 63, in particolare, riguarda l’istituzione e la disciplina del canone o delle imposte comunali, come attuato dai regolamenti dei singoli Comuni. Il Giudice di pace di Napoli, in una controversia tributaria, ha dubitato della legittimità della norma in riferimento ai princìpi di solidarietà, uguaglianza e buon andamento. La Corte, tuttavia, non ha potuto esaminare la questione nel merito: ha riscontrato carenze nella motivazione dell’ordinanza di rimessione, in particolare sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso e sull’individuazione precisa della norma censurata. Quando questi requisiti mancano in modo evidente, la Corte chiude con un’ordinanza di manifesta inammissibilità, che non affronta la fondatezza dei dubbi sollevati.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Napoli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come attuato dal regolamento comunale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Non è entrata nel merito perché l’ordinanza di rimessione presentava carenze tali da impedire l’esame: la norma resta quindi in vigore, senza alcuna pronuncia sulla sua legittimità.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve indicare con chiarezza la norma censurata e la sua rilevanza nel giudizio: in mancanza, la Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile senza esaminarla nel merito.
Domande e risposte
Cosa significa manifesta inammissibilità?
È la dichiarazione, in forma di ordinanza, che la questione non può essere esaminata per evidenti vizi nel modo in cui è stata sollevata (ad esempio motivazione carente sulla rilevanza).
La norma sui tributi locali è cambiata?
No. La Corte non si è pronunciata nel merito: l’art. 63 del decreto IRAP resta in vigore.
Il giudice può risollevare la questione?
In linea di principio sì, se in un altro giudizio supera i vizi rilevati e motiva adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – principio di solidarietà invocato dal rimettente
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza
- Art. 97 della Costituzione – buon andamento dell’amministrazione
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.