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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 41/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della legge di stabilità 2022 della Provincia autonoma di Trento, accogliendo in parte il ricorso del Governo.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due articoli della legge di stabilità 2022 della Provincia autonoma di Trento (legge prov. 27 dicembre 2021, n. 22). Le disposizioni riguardavano l’organizzazione del personale provinciale e i relativi rapporti di lavoro. Il Governo riteneva che la Provincia avesse oltrepassato i limiti delle proprie competenze, anche in rapporto allo statuto speciale di autonomia e alla materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato. La questione tocca il delicato equilibrio tra l’ampia autonomia riconosciuta alle Province di Trento e Bolzano e i confini posti dalla Costituzione e dallo statuto speciale, in particolare quando le scelte regionali incidono su aspetti dei rapporti di lavoro che la Costituzione affida in via esclusiva al legislatore statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 16 e 17, comma 1, lettera a), della legge prov. Trento n. 22 del 2021, lamentando il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), anche in relazione allo statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. n. 670 del 1972.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto in parte il ricorso: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettera a). Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 16 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e non fondata la questione sullo stesso art. 16 riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e allo statuto speciale. Resta quindi caducata solo la disposizione di cui all’art. 17.

Il principio

L’autonomia delle Province a statuto speciale incontra il limite delle competenze esclusive dello Stato, tra cui l’ordinamento civile: la disposizione provinciale che oltrepassa tale limite è illegittima, mentre le altre censure non superano il vaglio della Corte.

Domande e risposte

Tutta la legge provinciale è stata annullata?

No. È stata dichiarata illegittima solo una disposizione (art. 17, comma 1, lettera a). Per l’art. 16 la Corte ha invece respinto o dichiarato inammissibili le censure.

Perché lo Stato impugna le leggi delle Province autonome?

Perché, pur godendo di ampia autonomia, le Province di Trento e Bolzano devono rispettare i limiti fissati dalla Costituzione e dallo statuto speciale; quando li superano, lo Stato può ricorrere alla Corte costituzionale.

Cosa si intende per ordinamento civile come limite?

È la materia, riservata allo Stato dall’art. 117 Cost., che disciplina i rapporti tra privati e taluni aspetti dei rapporti di lavoro: le Regioni e le Province autonome non possono regolarla autonomamente.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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