Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 167 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che non prevedeva l’anticipo da parte dell’erario delle spese dell’ausiliario nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero.
Di cosa si tratta
L’amministratore di sostegno è la figura che assiste chi, per un’infermità o una menomazione, non riesce a provvedere ai propri interessi, senza privarlo totalmente della capacità come avverrebbe con l’interdizione. Il procedimento per nominarlo può essere avviato anche dal pubblico ministero, a tutela della persona fragile. In questi procedimenti può essere necessario l’intervento di un ausiliario del magistrato (ad esempio un consulente). La norma sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) prevedeva l’anticipo da parte dell’erario degli onorari dell’ausiliario nei procedimenti di interdizione e inabilitazione promossi dal pubblico ministero, ma non in quello di nomina dell’amministratore di sostegno. Il Giudice tutelare di Macerata ha ritenuto irragionevole questa disparità, che penalizzava proprio lo strumento più rispettoso della persona, e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice tutelare del Tribunale di Macerata ha impugnato l’art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l’anticipo da parte dell’erario delle spettanze dell’ausiliario anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero, le spettanze dell’ausiliario del magistrato siano anticipate dall’erario. In via consequenziale ha esteso la pronuncia anche al comma 2 del medesimo articolo, riferito ai soli procedimenti di interdizione e inabilitazione.
Il principio
Non vi è ragione di trattare diversamente, quanto all’anticipo delle spese dell’ausiliario, il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno rispetto a quelli di interdizione e inabilitazione: la disparità penalizzava lo strumento più rispettoso della persona ed era irragionevole.
Domande e risposte
Che cos’è l’amministratore di sostegno?
È la figura che assiste chi non riesce a provvedere ai propri interessi, con misure su misura e meno invasive rispetto all’interdizione o all’inabilitazione.
Cosa cambia con questa sentenza?
Anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spese dell’ausiliario del magistrato sono ora anticipate dall’erario.
Che cos’è una dichiarazione di illegittimità “in via consequenziale”?
È l’estensione dell’illegittimità ad altre disposizioni strettamente collegate, qui il comma 2 dell’art. 145, per coerenza con la pronuncia principale.
Perché la disparità era incostituzionale?
Perché escludere l’anticipo proprio nel procedimento più rispettoso della persona, a differenza di interdizione e inabilitazione, era irragionevole e privo di giustificazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla disparità tra i procedimenti.
- Art. 1 della Costituzione – riferimento al fondamento lavoristico tra i parametri invocati.
- Art. 145 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia) (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.